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Statuto del MontelLUG

Da MontelLUG WIKI.

Statuto Associazione di Promozione Sociale MontelLUG

ART. 1 Denominazione, sede e durata

  1. E’ costituita in Montebelluna, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l’associazione di promozione sociale denominata "MontelLUG (Montebelluna Linux User Group)", associazione tra gli utenti di sistemi operativi e software liberi, di seguito denominata Associazione con sede legale in Montebelluna, Treviso.
  2. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e agisce ai sensi e per gli effetti della Legge numero 383/2000, della DGR del Veneto numero 2652 del 10/10/2001, del Decreto Legislativo numero 460/1997 e dei principi generali dell'ordinamento giuridico riguardanti gli enti senza fine di lucro di utilità sociale.
  3. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

ART. 2 Finalità

  1. L’associazione è apartitica e aconfessionale, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale.
  2. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.
  3. Le finalità che si propone sono in particolare:
    • valorizzare e promuovere la conoscenza e la diffusione del sistema operativo "GNU/Linux" e degli altri sistemi operativi liberi, nonché del software libero e della sua cultura in generale;
    • fornire un punto d'incontro e di riferimento per gli utenti del software libero in un ambiente amichevole e collaborativo;
    • favorire la libera circolazione delle idee e della conoscenza in campo informatico;
    • organizzare convegni, manifestazioni, corsi di formazione e favorire l’accrescimento della conoscenza del software libero;
    • promuovere lo sviluppo di una rete di relazioni con altre associazioni e categorie professionali che operano e/o hanno interesse nell'ambito del software libero e dei sistemi operativi liberi, anche ponendo a loro disposizione il proprio contributo morale e materiale;
    • promuovere le attività di ricerca ed innovazione in materia di informatica libera e promuovere lo sviluppo di software libero.

ART. 3 Soci

  1. Sono ammessi all’Associazione tutti coloro che hanno interesse nel mondo del software libero, condividono gli scopi associativi e accettano il presente statuto e l’eventuale regolamento interno, nonché le persone invitate a far parte dell'Associazione da parte dell'Assemblea dei soci per particolari meriti professionali o scientifici, su eventuale proposta del Consiglio Direttivo.
  2. L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa ed a rispettare lo statuto.
  3. Ci sono tre categorie di soci:
    • soci ordinari (coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall’Assemblea);
    • soci onorari (persone nominate tali dall'Assemblea per particolari meriti acquisiti a favore dell'Associazione, per particolari meriti professionali o scientifici o per attività che hanno particolarmente favorito l'attività Istituzionale dell'Associazione);
    • soci sostenitori (coloro che, in sintonia con le finalità di cui all'art. 2, abbiano giovato all'Associazione corrispondendo una quota associativa oltre la quota stabilita per i soci ordinari, eroghino contribuzioni volontarie straordinarie o si adoperino particolarmente con la propria attività)
  4. L'assemblea può stabilire una eventuale quota minima per la qualifica di socio sostenitore e delibera in merito alla medesima qualifica da attribuire per particolari attività o contribuzioni volontarie.
  5. La quota associativa è intrasmissibile.

ART. 4 Diritti e doveri dei soci

  1. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso. L'adesione all'Associazione comporta per l'associato il diritto di voto nell'Assemblea per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dell'eventuale regolamento interno, per l'approvazione dei rendiconti e per la nomina degli organi direttivi.
  2. Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo ed è espressamente esclusa ogni sorta di limitazione alla vita associativa; tutti i soci maggiorenni godono del diritto di elettorato attivo e passivo.
  3. I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno. Eventuali eccezioni alla regola, su proposta di almeno uno dei soci, vanno deliberate dall'Assemblea ordinaria.
  4. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell’associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.
  5. I soci hanno l'obbligo di rispettare e far rispettare le norme dello Statuto e dei regolamenti interni eventualmente approvati.
  6. I soci minorenni hanno gli stessi diritti ed obblighi dei soci maggiorenni, ad esclusione della possibilità di ricoprire cariche sociali.
  7. I versamenti a qualunque titolo effettuati dai soci deceduti, receduti o esclusi non saranno rimborsati.

ART. 5 Ammissione, recesso ed esclusione del socio

  1. L'ammissione di un nuovo socio è deliberata dal Consiglio Direttivo a seguito di richiesta scritta dell'interessato e secondo i criteri fissati nell'eventuale regolamento interno dell'Associazione. La richiesta scritta dovrà fornire tutti gli elementi utili per la valutazione dell'ammissibilità da parte del Consiglio Direttivo, ed includere l'accettazione dello Statuto dell'Associazione.
  2. Il socio può recedere dall’associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta all’Assemblea (o al Consiglio direttivo).
  3. Può essere escluso il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, o che danneggi materialmente e/o moralmente l'Associazione, o in caso di sussistenza di altri gravi motivi.
  4. L’esclusione è deliberata dall’Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell’interessato.

ART. 6 Organi sociali

  1. Gli organi dell’associazione sono:
    • l'Assemblea dei soci;
    • il Consiglio direttivo;
    • il Presidente del Consiglio direttivo;
  2. Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito. Gli incaricati hanno diritto soltanto al rimborso delle spese.

ART. 7 Assemblea

  1. L’Assemblea è l’organo sovrano dell’associazione ed è composta da tutti i soci.
  2. E’ convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare all'ultimo indirizzo conosciuto almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente l’ordine del giorno dei lavori. E' validamente convocata con le medesime modalità anche per posta elettronica, con pubblicazione su appositi "mailing list" e sito internet, come specificati nell'eventuale regolamento interno.
  3. L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un quinto dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
  4. L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 8 Compiti dell’Assemblea
Sono compiti dell'Assemblea ordinaria:

  • approvare il rendiconto consuntivo e preventivo;
  • determinare le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione, eventualmente su proposta del Consiglio Direttivo;
  • determinare l’importo della quota sociale annuale, ed eventualmente stabilire un minimo per la quota relativa ai soci sostenitori;
  • determinare i tempi da rispettare per il versamento delle quote sociali;
  • eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo, dopo averne determinato il numero di componenti, come stabilito all'art. 11 del presente statuto;
  • se necessario, deliberare in merito alla qualifica di socio onorario o socio sostenitore per particolari attività svolte a favore dell'Associazione;
  • approvare eventuali regolamenti interni, anche su proposta del Consiglio Direttivo;
  • se del caso, deliberare in via definitiva sulla esclusione dei soci;
  • se del caso, deliberare in via definitiva su controversie riguardanti i soci e la vita sociale che siano portate all'attenzione dell'Assemblea stessa;
  • deliberare su quant’altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

Sono compiti dell'Assemblea straordinaria:

  • deliberare sulle modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto dell'Associazione;
  • deliberare sullo scioglimento dell'Associazione, la nomina, la revoca ed i poteri dei liquidatori.

ART. 9 Validità Assemblee

  1. L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita, qualunque sia l'oggetto da trattare:
    • in prima convocazione se è presente (fisicamente o per delega) la metà più uno degli iscritti aventi diritto di voto;
    • in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
  2. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.
  3. Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza degli aventi diritto al voto, in proprio o per delega, non computandosi gli astenuti. Sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l’Assemblea lo ritenga opportuno).
  4. L’assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l’associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci.

ART. 10 Verbalizzazione

  1. Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario o da un componente dell’assemblea appositamente nominato, e sottoscritto dal Presidente.
  2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale (e di trarne copia).
  3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o dal Vice Presidente o, in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano di età presente nel Consiglio Direttivo.
  4. Il Presidente accerta la regolarità della convocazione e della costituzione dell'Assemblea, il diritto ad intervenire e la validità delle deleghe.

ART. 11 Consiglio direttivo

  1. Il Consiglio Direttivo è costituito dal Presidente, più un numero di Consiglieri variabile tra 4 (quattro) e 12 (dodici). Il numero di Consiglieri è stabilito dall'Assemblea prima della nomina degli stessi, e vale fino alla nomina successiva.
  2. Il numero di membri componenti il Consiglio Direttivo deve essere dispari.
  3. Il Presidente ed i Consiglieri debbono essere scelti fra i soci.
  4. Nella sua prima adunanza il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Vicepresidente, il Segretario con incarico di tesoriere.
  5. Il Vicepresidente collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
  6. Il Tesoriere cura l'amministrazione del patrimonio dell'Associazione, provvede ad effettuare incassi e pagamenti correnti e quant'altro il Consiglio Direttivo ritenga volergli delegare.
  7. Il Segretario cura la tenuta dei libri sociali, il loro aggiornamento e quant'altro il Consiglio Direttivo ritenga volergli delegare.
  8. Il Presidente, il Vicepresidente e gli altri membri del Consiglio Direttivo durano in carica per 1 (uno) anno e sono eleggibili per 2 (due) volte consecutive. Dopo un periodo di interruzione sono nuovamente eleggibili. Nel computo delle 2 volte consecutive non si tiene conto dell'elezione avvenuta alla costituzione dell'Associazione.
  9. Se un Consigliere si dimette o viene a mancare, al suo posto è nominato il primo dei non eletti che resterà in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo. In caso di mancanza del primo dei non eletti, o indisponibilità dello stesso, sarà l'Assemblea, appositamente convocata, a deliberare la nomina del nuovo Consigliere fino alla naturale scadenza del Consiglio Direttivo, con le stesse funzioni del Consigliere uscente.
  10. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
  11. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del Presidente, in subordine quello del Vicepresidente, o in ulteriore subordine quello del Consigliere più anziano.
  12. L’eventuale revoca di uno o più membri del Consiglio Direttivo, per giusta causa, deve essere deliberata dall'assemblea ordinaria su proposta di almeno un terzo dei soci regolarmente iscritti.
  13. Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all’Assemblea; redige e presenta all’assemblea il rapporto annuale sull’attività dell’associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo, delibera sulle domande di ammissione dei soci che non richiedano delibera assembleare.

ART. 12 Presidente

  1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’associazione e la firma sociale, presiede il Consiglio direttivo e l’assemblea; convoca l’assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.
  2. La convocazione del Consiglio Direttivo è fatta con avviso da inviare ai membri dello stesso almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con modalità fissate nell'eventuale regolamento interno. Nei casi di urgenza la convocazione può avvenire a mezzo telegramma almeno 2 (due) giorni prima. E' valida la convocazione effettuata tramite posta elettronica e pubblicazione su apposita "mailing list" e sito internet dell'Associazione.
  3. Per ogni seduta del Consiglio Direttivo viene redatto un verbale nell'apposito libro dei verbali del Consiglio Direttivo che viene firmato dal Presidente e dal Segretario, o da chi ne fa le veci.
  4. Il Presidente cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio, e nei casi di estrema urgenza esercita i poteri del Consiglio, salvo ratifica alla prima adunanza consigliare.
  5. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

ART. 13 Risorse economiche

  1. Le risorse economiche dell’organizzazione sono costituite da
    • contributi e quote associative;
    • liberalità, donazioni e lasciti;
    • dai proventi di iniziative attuate o promosse dall'Associazione nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
    • ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della L 383/2000.
  2. L’associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
  3. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni aventi le medesime finalità.

ART. 14 Rendiconto economico-finanziario e libri sociali

  1. Il rendiconto economico-finanziario dell’associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all’anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo.
  2. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall’assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell’associazione almeno 20 gg. prima dell’assemblea o pubblicato sul sito internet dell'Associazione, e può essere consultato da ogni associato.
  3. Il conto consuntivo dev’essere approvato entro il 30 aprile dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale. Il conto preventivo può essere presentato entro il termine di presentazione del conto consuntivo dell'anno precedente.
  4. A seguito della costituzione, il primo esercizio si chiude al 31 dicembre 2007. Per il primo esercizio, il rendiconto preventivo può essere presentato entro il 30 aprile 2007.
  5. I libri sociali essenziali che l'Associazione deve tenere, anche non vidimati, sono:
    • il libro dei soci;
    • il libro dei verbali e delle deliberazioni dell'Assemblea;
    • il libro dei verbali e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
  6. In ipotesi di esercizio di attività commerciale la contabilità sociale verrà uniformata alle disposizioni del Legislatore fiscale.

ART. 15 Scioglimento e devoluzione del patrimonio

  1. L’eventuale scioglimento dell’Associazione sarà deciso soltanto dall’assemblea con le modalità di cui all’art. 7 del presente statuto.
  2. La destinazione dell'eventuale saldo attivo della liquidazione, come pure il patrimonio residuo non dismesso, dovranno essere destinati ad altri enti non commerciali che perseguono finalità analoghe, oppure a fini di utilità sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 16 Disposizioni finali

  1. Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.