Azioni

Manuale del Segretario

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Questa pagina vuol esser una guida di supporto al segretario di nuova nomina.

DA AGGIORNARE CON LE NOVITÀ DEL NUOVO CODICE DEL TERZO SETTORE

WORK IN PROGRESS

Indice

Quadro normativo riguardante le APS - Associazioni di Promozione Sociale

La libertà associativa, il codice civile, cos'è un associazione e quali sono le responsabilità

Art. 18. della Costituzione 
I   cittadini   hanno  diritto  di  associarsi  liberamente,  senza autorizzazione,  per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.
Sono  proibite  le  associazioni  segrete  e quelle che perseguono, anche  indirettamente,  scopi  politici  mediante  organizzazioni  di carattere militare.

È considerato Ente non profit l’ente appartenente al settore c.d. terziario che persegue obiettivi di carattere solidaristico, ideale, culturale e sportivo senza scopo di lucro, con il divieto di distribuzione degli utili ai soci e che non svolge attività commerciali in misura prevalente alla propria attività istituzionale. Normalmente tali Enti si costituiscono nella fattispecie di Associazioni che possono essere a loro volta suddivise in:

  1. Associazioni non riconosciute;
  2. Associazioni riconosciute

Sono dette non riconosciute le Associazioni, disciplinate dagli articoli dal 36 al 42 del Codice Civile, costituite come organizzazioni di persone che hanno come scopo il perseguimento di un fine di interesse comune e che sono dotate di personalità giuridica limitata. Trattasi quindi di un ente giuridico autonomo con parziale capacità giuridica.

Così come dettato dall’art. 36 del Codice Civile, tali Associazioni si costituiscono mediante la scrittura di un contratto di associazione o atto costitutivo e di uno statuto ("accordi degli associati"). Al fine dell’ufficializzazione del sodalizio, atto costitutivo e statuto devono essere bollati e registrati all’Agenzia delle Entrate mediante la presentazione in duplice copia degli stessi, previo versamento dell’imposta di registro pari a Euro 200,00 mediante modello F23. Se l’Associazione non è riconosciuta, l’atto costituivo può essere redatto in forma scritta o verbale. È necessaria la forma scritta se si apportano beni immobili a titolo di proprietà per un periodo superiore a nove anni; è richiesta altresì la forma di atto pubblico/scrittura privata autenticata in caso di adozione di regimi speciali o di costituzione in qualità di Onlus.

Caratteristiche:

  • 
forma costitutiva libera
  • 
responsabilità personale di coloro i quali indipendentemente dalla
 carica
 ricoperta
 esternino
 la
 volontà
 dell’associazione agendo in nome e per conto di essa
  • 
non 
necessità di libri sociali obbligatori
  • 
legittimazione processuale in capo al Presidente
  • 
il socio recedente non ha diritto alla restituzione della quota


Sono dette riconosciute le Associazioni che hanno richiesto e ottenuto il riconoscimento giuridico e hanno quindi personalità giuridica ai sensi dell'art. 12 del Codice Civile; esse sono disciplinate dagli articoli dal 14 al 35 del Codice Civile. Con il riconoscimento giuridico gli Enti acquisiscono autonomia patrimoniale perfetta; di conseguenza la responsabilità degli amministratori è limitata al patrimonio dell’associazione. L’istanza di riconoscimento deve essere presentata alla Regione o alla Provincia autonoma (nel caso operino in ambito regionale o provinciale) ovvero alla Prefettura (nel caso operino in campo statale o interregionale), in carta da bollo e sottoscritta dal legale rappresentante.

Caratteristiche:

  • Personalità
 giuridica
 ‐
 delle
 obbligazioni
 risponde
 solo
 il
 patrimonio sociale
  • costituzione solo 
per 
atto 
pubblico
  • discrezionalità amministrativa per ottenere il 
riconoscimento
  • deposito
 degli
 atti
 (costitutivo,
 statuto,
 cariche
 sociali,
 e
 loro
 eventuali modifiche
) 
presso la 
Prefettura – Presidente Provinciale
  • responsabilità degli
 amministratori per i danni
 subiti 
dall’associazione


 a causa 
dell’attività 
colposamente 
o dolosamente posta in
 essere 
dagli 
stessi nell’esercizio 
delle
 loro 
funzioni

Responsabilità nelle associazioni non riconosciute

Responsabilità dell’Amministratore

L’amministratore che stipula un contratto in
 nome e per conto dell’associazione si
 assume
 personalmente
 la
 responsabilità
 dell’adempimento
 dell’obbligazione. Tale tipo di responsabilità permane anche dopo che il
 soggetto che ha agito avrà cessato
 di
 essere
 amministratore
 in
 relazione
 all’attività
 negoziale
 posta
 in essere nel periodo in cui era in carica.

Estensione della responsabilità

La responsabilità va addebitata all’intero Consiglio Direttivo, a meno che non ci sia
 stato
 il
 conferimento
 di
 specifiche
 deleghe
 e
 competenze
 ad
 un
 singolo Consigliere
 o
 il
 Consigliere
 sia
 stato
 contrario
 alla
 delibera
 con
 la
 quale
 si
 è assunta l’obbligazione.

Norme specifiche per le Associazioni di Promozione Sociale WORK IN PROGRESS

Norme nazionali

Oltre alle norme di carattere generale stabilite dalla Costituzione e dal Codice Civile sopra richiamate vanno tenute in considerazione il DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106." che norma in generale tutto il cosi detto Terzo Settore e la Legge n. 383/2000 che disciplina nello specifico le Associazioni di Promozione Sociale.

I nuovi adempimenti per le associazioni del terzo settore

Gli enti che vorranno continuare a godere dello specifico regime di agevolazione fiscale su indicato dovranno prima di tutto adoperarsi per apportare le opportune modifiche che consentiranno loro di iscriversi nell’istituendo registro del terzo settore. Ma quali sono i nuovi obblighi che il codice del terzo settore impone?

  • accertare se necessario apporre modifiche statutarie per gli enti già costituiti alla data di entrata in vigore della riforma; in particolare:
    • Ai sensi dell’articolo 21 l’atto costitutivo deve indicare: l’assenza di scopo di lucro e le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite, l’attività di interesse generale che costituisce l’oggetto sociale che dovrà essere ricompresa nelle 26 attività elencate nell’articolo 5 del CTS
    • il patrimonio iniziale ai fini dell’eventuale riconoscimento della personalità giuridica, le norme sull’ordinamento, l’amministrazione e la rappresentanza dell’ente, i diritti e gli obblighi degli associati …, i requisiti per l’ammissione di nuovi associati … e la relativa procedura secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l’attività di interesse generale svolta … le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento o di estinzione…
    • gli enti del terzo settore dovranno integrare nella loro denominazione sociale l’acronimo ETS (articolo 12 CTS), le organizzazione di volontariato ODV (articolo 32 comma 3) e le associazioni di promozione sociale APS (articolo 35 comma 5). Di tale acronimo si dovrà fare uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
    • l’assemblea delle associazioni, riconosciute o non, del terzo settore dovrà, necessariamente avere competenza (e quindi se ne dovrà disciplinare le procedure) sulla revoca dei componenti degli organi sociali, sulla nomina e revoca del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, se e ove nominato, sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e sulla possibilità di promuovere un’azione di responsabilità nei loro confronti, sulla trasformazione, fusione, o scissione della associazione.
  • ai sensi dell’articolo 6 del CTS, ove l’associazione voglia svolgere attività diverse da quelle di cui all'articolo 5, lo potrà fare solo se queste siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale e a condizione che l’atto costitutivo e lo statuto lo consentano;
  • mettere in atto i nuovi numerosi adempimenti formali fino ad oggi mai disciplinati nel dettaglio da una norma di legge:
    1. dovrà essere redatto un bilancio, con criteri diversi sulla base del volume d’affari, conforme alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sentito il consiglio nazionale del terzo settore. Il bilancio dovrà essere depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore;
    2. in presenza di ricavi superiori ai 100.000,00 euro si dovranno pubblicare nel sito internet della associazione gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati;
    3. dovrà essere tenuto ai sensi dell’articolo 17 un apposito registro in cui iscrivere i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
    4. diventa obbligatoria sensi dell’articolo 15 la tenuta dei libri sociali; ovvero dovranno esser istituiti, se non già fatto, il libro degli associati, il libro dei verbali delle assemblee, il libro delle deliberazioni dell’organo di amministrazione ed il libro delle verifiche dell’organo di controllo; viene specificato che gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali secondo le modalità previste dall’atto costitutivo o dallo statuto: quindi sarebbe buona regola normare questo aspetto nello statuto;

Considerato ciò sembra certo che ogni associazione avrà necessità di modificare lo statuto. Su questo punto si tenga presente che il comma 3 dell’articolo 82 prevede che le modifiche statutarie poste in essere dagli enti del terzo settore allo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni normative siano esenti dall’imposta di registro.

Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale

Alle Associazioni di Promozione Sociale sono dedicati solamente due articoli del CTS: gli artt. 35 e 36. Questo perché, per quanto non specificato, valgono anche per le APS le disposizioni generali previste per tutti gli ETS (Enti del Terzo Settore).

Le speciali disposizioni indicano che l'associazione:

  • deve esser costituita da un numero di associati non inferiore a 7 persone fisiche o a 3 associazioni di promozione sociale;
  • deve aver lo scopo di svolgere una o piu' attivita' di cui all'articolo 5, avvalendosi in modo prevalente

dell'attivita' di volontariato dei propri associati;

  • non possono esser APS le associazioni che prevedono limitazioni all'ammissione degli associati o prevedono il

diritto di trasferimento della quota associativa o che collegano la partecipazione sociale alla titolarita' di azioni o quote di natura patrimoniale;

  • la denominazione sociale deve contenere l'indicazione di associazione di promozione sociale o l'acronimo APS.
  • può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati (fatto comunque salvo

l'art. 17, co. 5), solo quando sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attivita' di interesse generale e al perseguimento delle finalita'. In ogni caso, il numero dei lavoratori non puo' essere superiore al 50% del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati;

  • deve avvere un atto costitutivo che può prevedere l'ammissione di altri enti del Terzo a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di

promozione sociale (esclusi gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI).

Legge n. 383/2000 - Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale ABROGATA - IN CORSO DI AGGIORNAMENTO

La norma che regola le c.d. APS è la Legge 7 dicembre 2000, n. 383 "Disciplina delle associazioni di promozione sociale"

Sono
 considerate
 associazioni
 di
 promozione
 sociale
 le
 associazioni costituite
 al
 fine
 di
 svolgere
 attività
 di
 utilità
 sociale
 a
 favore
 di associati o di terzi, senza finalità di lucro. Caratteristiche principali sono:

  • la struttura
 aperta:
 non
 sono
 ammissibili
 limitazioni
 in
 relazione all’ammissione degli associati;
  • vincoli al trasferimento della quota: non
 sono
 ammissibili
 disposizioni
 che
 prevedano
 il
 diritto
 di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Lo statuto delle APS deve essere conforme alle disposizioni della su indicata legge

Agevolazioni specifiche:

  • la responsabilità sussidiaria: l'art. 6 L. 383/2000 prevede la preventiva escussione del patrimonio dell’Associazione
  • non commercialità della somministrazione di alimenti e bevande agli associati (e ulteriori vincoli) comma 5, art. 148 del Tuir
  • non commercialità dell'organizzazione di viaggi (con specifici vincoli);
  • non commercialità delle cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti dei familiari conviventi degli associati;
  • lavoro: L. 
383/2000, art. 
18 (prestazioni degli associati) 1.
 Le
 associazioni
 di
 promozione
 sociale
 si
 avvalgono prevalentemente
 delle
 attività
 prestate
 in
 forma volontaria,
 libera
 e
 gratuita
 dai
 propri
 associati
 per
 il perseguimento 
dei 
fini 
istituzionali; 2.
 Le
 associazioni
 possono,
 inoltre,
 in
 caso
 di particolare 
necessità, 
assumere 
lavoratori 
dipendenti o avvalersi
 di
 prestazioni
 di
 lavoro
 autonomo
 anche ricorrendo 
ai 
propri 
associati.

Normativa regionale

Ogni Regione, nell'ambito delle proprie competenze, ai sensi degli articoli 45 e 117 della Costituzione, e nell'ambito delle proprie prerogative di programmazione ha una propria normativa che regola il c.d. Terzo Settore: per quanto riguarda la nostra associazione bisogna far riferimento alla normativa della Regione Veneto ed in particolare attualmente è in vigore la Legge regionale 13 settembre 2001, n. 27 dove in particolare l'art. 43 riguarda l'"Istituzione del registro regionale delle associazioni di promozione sociale" e la Legge regionale 16 agosto 2002, n. 28 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2002 in materia di politiche sociali"

Registro unico nazionale del terzo settore

Il D.Lgs. n. 117/2017, così come modificato dal D.Lgs. n. 105/2018, ha istituito il Registro unico nazionale del Terzo Settore, gestito su base territoriale, che sarà operativo solo a seguito del Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e dei provvedimenti attuativi della Regione (Titolo VI artt. dal 45 al 54).

Le associazioni di promozione sociale iscritte al Registro possono:

  • accedere ai contributi pubblici;
  • stipulare convenzioni con le Amministrazioni pubbliche di cui al D.Lgs. 165/2001;
  • accedere al 5 per mille delle imposte sui redditi dei cittadini;
  • godere delle speciali agevolazioni previste per gli enti del Terzo settore.

Il Ministero, oltre a definire la procedura per l’iscrizione nel Registro unico nazionale, le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro medesimo, disciplinerà anche le modalità con cui la Regione provvederà a comunicare al Registro in argomento i dati degli enti già iscritti nel Registro regionale.

Sono poi intervenute:

  1. la circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 29 dicembre 2017 che ha fornito le prime indicazioni sull’applicazione nel periodo transitorio delle nuove disposizioni del Codice del Terzo settore rivolte in particolare alle Regioni che saranno chiamate a rendere operativo il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e alcuni chiarimenti riferiti alle organizzazioni di volontariato (ODV) e alle associazioni di promozione sociale (APS) per i quali sono già operativi i registri regionali;
  2. la circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 27 dicembre 2018 a cui è allegata la tabella riepilogativa in materia di adeguamento statutario da parte degli enti del Terzo settore, in cui sono specificate tutte le modifiche di natura obbligatoria, derogatoria o facoltativa per le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale.

Il Ministero ricorda che, sia all’art. 54, c. 4 che all’art. 101, c. 2, il Codice stabilisce che fino all’operatività del Registro unico sono ancora vigenti i registri ad oggi esistenti e quindi le associazioni iscritte in essi (in particolare ODV, APS) conservano i benefici derivanti da tale iscrizione agli attuali registri. Questo significa che:

  • in caso di costituzione di un nuovo ente, ai fini dell’iscrizione nel registro APS e ODV nel periodo transitorio, si dovranno seguire le regole vigenti prima dell’entrata in vigore del codice, ma quelli già costituiti prima del 3 agosto 2017 (data di entrata in vigore del Codice) avranno a disposizione 24 mesi di tempo (2 agosto 2019) per adeguare i propri statuti alla nuova disciplina. Pertanto, in questo periodo, la domanda di iscrizione non potrà essere rigettata in caso di difformità con le norme del Codice. ODV e APS potranno ancora utilizzare i vecchi acronimi per l’iscrizione nei rispettivi registri. Per qualificarsi come ETS, invece, dovrà attendersi l’attivazione del Registro Unico Nazionale;
  • i nuovi enti, invece, costituitisi dopo il 3 agosto 2017, dovranno adeguarsi da subito alle norme del codice ed in particolare alle disposizioni applicabili in via diretta ed immediata, a prescindere dalla operatività del Registro. Alcune disposizioni infatti sono entrate in vigore immediatamente e richiedono specifici requisiti che devono essere previsti obbligatoriamente fin dal momento della costituzione dell’ente (si veda la tabella allegata alla circolare) come il numero minimo di soci (almeno sette), l’esercizio in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale (art. 5) e la forma giuridica di associazione riconosciuta o non riconosciuta, richiesta espressamente dal Codice per l’iscrizione nella sezione ODV e APS del Registro Unico (artt. 32 e 35). Dal momento che si tratta di elementi immodificabili in caso di inosservanza di queste disposizioni gli enti non potranno sanare la violazione, con impossibilità di iscriversi al Registro.

Le modifiche statutarie sono esenti dall’imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modiche o integrazioni normative. Tale disposizione si applica in via transitoria a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2017 e fino al periodo d’imposta di entrata in vigore delle disposizioni di cui al Titolo X del D.Lgs. 117/2017 (Regime fiscale degli enti del Terzo settore – applicabile a partire dal periodo d’imposta successivo all’autorizzazione della Commissione europea e non prima del periodo d’imposta successivo di operatività del Registro unico nazionale).

Link utili


La normativa fiscale

Disposizioni fiscali del CTS

Il CTS prevede delle disposizioni speciali di natura fiscale per gli Enti del Terzo Settore, elencati agli articoli da 79 a 89.

Disposizioni generali in materia di imposte sui redditi

Come prima cosa il CTS afferma che agli ETS si applicano le norme speciali ivi indicate e le norme del TUIR (DPR n. 917/86) in quanto compatibili. Quindi le norme sopra indicate continuano a valere.

In secondo luogo specifica che:

  • lo svolgimento dell'attività si considerano di natura non commerciale quando sono svolte a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi
  • sono altresi' considerate non commerciali le attivita' di ricerca scientifica svolte direttamente o affidate ad universita' e altri organismi di ricerca
  • non concorrono alla formazione del reddito degli ETS:
    1. i fondi derivanti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o

campagne di sensibilizzazione;

    1. i contributi e gli apporti erogati da parte delle amministrazioni pubbliche per le attività di cui sopra.

In terzo luogo specifica che si considerano non commerciali gli ETS che svolgono in via esclusiva o prevalente le attivita' istituzionali, mentre sono in ogni caso cosiderati commerciali gli ETS nei quali i proventi derivanti da attività d'impresa (escluse le attivita' di sponsorizzazione) superano, nel medesimo periodo d'imposta, le entrate derivanti da attivita' non commerciali.

Sono proventi di attività non commerciali quelli derivanti dai contributi, dalle sovvenzioni, dalle liberalita', dalle quote associative e i proventi specificamente definiti non commerciali (esempio le raccolte pubbliche)

Si considerano non commerciali le attivita' svolte nei confronti dei propri associati, familiari e conviventi degli stessi in conformita' alle finalita' istituzionali dell'ente (a condizione che non siano previsti versamenti supplementari a fronte di cessioni di beni o servizi specifici).

Regime forfetario degli enti del Terzo settore non commerciali

Gli ETS non commerciali possono optare per la determinazione forfetaria del reddito d'impresa applicando all'ammontare dei ricavi commerciali un coefficiente di redditivita' specifico, ovvero:

  • per le attivita' di prestazioni di servizi:
    1. ricavi fino a 130.000 euro, il 7%;
    2. ricavi da 130.001 euro a 300.000 euro, il 10%;
    3. ricavi oltre 300.000 euro, il 17%;
  • altre attivita':
    1. ricavi fino a 130.000 euro, il 5%;
    2. ricavi da 130.001 euro a 300.000 euro, il 7%;
    3. ricavi oltre 300.000 euro, il 14%.

Il Social Bonus

Il CTS istituisce inoltre un credito d'imposta pari al 65% (in 3 quote annuali) delle erogazioni liberali effettuate da persone fisiche (nel limite del 15% del reddito imponibile) e del 50% se effettuate da enti o societa' (nel limite del 5x000 dei ricavi) in favore degli ETS per progetti presentati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali di recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalita' organizzata utilizzati per attivita' non commerciali.

Imposte indirette e tributi locali

  • non sono soggetti all'imposta sulle successioni e donazioni e alle imposte ipotecaria e catastale i trasferimenti a titolo gratuito effettuati a favore degli ETS;
  • agli atti costitutivi e alle modifiche statutarie le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa. Le modifiche statutarie necessarie per l'adeguamento normativo sono sono esenti dall'imposta di registro;
  • agli atti di trasferimento di beni immobili e per gli atti traslativi o costituitivi di diritti reali immobiliari di godimento a favore di tutti gli ETS si applicano in misura fissa le imposte di registro, ipotecaria e catastale;
  • sono esenti dall'imposta di bollo gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonche' le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, ecc.;
  • gli immobili posseduti e utilizzati dagli ETS destinati esclusivamente allo svolgimento con modalita' non commerciali sono esenti dall'IMU e TASI;
  • le regioni e le provincie autonome possono ridurre o esentare gli ETS dall'IRAP;
  • non e' dovuta l'imposta sugli intrattenimenti per le attivita' svolte dagli enti occasionalmente o in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione (a condizione che dell'attivita' sia preventivamente comunicata al concessionario);
  • gli atti e i provvedimenti relativi agli ETS sono esenti dalle tasse sulle concessioni governative.

Detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali

E' istituita una detrazione fiscale del 30% dall'IRPEF per le erogazioni liberali a favore degli ETS non commerciali per un importo complessivo non superiore a 30.000 euro. La detrazione è del 35% qualora l'erogazione liberale sia a favore di organizzazioni di volontariato (a condizione che il versamento sia eseguito tramite banche o uffici postali ovvero mediante altri sistemi di pagamento). E' invece deducibile dal reddito (nel limite del 10% del reddito complessivo) di persone fisiche, enti e societa' la liberalita' a favore degli ETS non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5. Con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, saranno individuate le tipologie dei beni in natura che danno diritto alla detrazione o alla deduzione d'imposta e sono stabiliti i criteri e le modalita' di valorizzazione delle liberalita' di cui ai commi 1 e 2. E' detraibile per il 19% il contributi associativo versato per per un importo superiore a 1.300 euro dai soci alle societa' di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all'articolo 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, al fine di assicurare ai soci un sussidio.

Regime fiscale delle ODV - organizzazioni di volontariato

Non si considerano commerciali per gli ODV (a determinate condizioni):

  1. attivita' di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione;
  2. cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari;
  3. attivita' di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale;

Inoltre sono esenti dall'IRES i redditi degli immobili destinati in via esclusiva all'attivita' non commerciale.

Regime fiscale delle APS - associazioni di promozione sociale

Non si considerano commerciali per le APS (a determinate condizioni):

  1. le attivita' svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti dei propri associati e dei familiari conviventi degli stessi, ovvero degli associati di altre associazioni che svolgono la medesima attivita' e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonche' nei confronti di enti composti in misura non inferiore al 60% da ETS ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera m).
  2. le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati e ai familiari conviventi degli stessi verso pagamento di corrispettivi specifici in attuazione degli scopi istituzionali;

Si considerano comunque commerciali le cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita, le somministrazioni di pasti, le erogazioni di acqua, gas, energia elettrica e vapore, le prestazioni alberghiere, di alloggio, di trasporto e di deposito e le prestazioni di servizi portuali e aeroportuali nonche' le prestazioni effettuate nell'esercizio di:

  1. gestione di spacci aziendali e di mense;
  2. organizzazione di viaggi e soggiorni turistici;
  3. gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale;
  4. pubblicita' commerciale;
  5. telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.

Per le APS ricomprese tra gli mense aziendali e negli spacci annessi ai circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno non si considera in ogni caso commerciale la somministrazione di alimenti o bevande effettuata presso le sedi in cui viene svolta l'attivita' istituzionale da bar e esercizi similari, nonche' l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, sempre che vengano soddisfatte le seguenti condizioni:

  1. tale attivita' sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata nei confronti degli associati e dei familiari conviventi degli stessi;
  2. per lo svolgimento di tale attivita' non ci si avvalga di alcuno strumento pubblicitario o comunque di diffusione di informazioni a soggetti terzi, diversi dagli associati.

Il Regime forfetario per le attivita' commerciali svolte dalle APS e ODV

Le ODV e le APS possono applicare, in relazione alle attivita' commerciali svolte, un regime forfetario se nel precedente d'imposta precedente hanno percepito ricavi, ragguagliati, fino a 130.000 euro applicando all'ammontare dei ricavi percepiti un coefficiente di redditivita' pari all'1% per le ODV e pari al 3% per le APS. Fermo restando l'obbligo di conservare i documenti contabili ricevuti ed emessi, le ODV e le APS sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili. Le ODV e le APS che applicano il regime forfetario non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte (ma devono indicare i compensi erogati in dichiarazione dei redditi). Ai fini IVA le ODV e le APS che applicano il regime forfetario:

  1. non esercitano applicano l'IVA per le operazioni nazionali;
  2. applicano alle cessioni di beni intracomunitarie

convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;

  1. applicano agli acquisti di beni intracomunitari l'articolo 38,

comma 5, lettera c), del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331;

  1. applicano l'IVA alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti non residenti;
  2. applicano l'IVA alle importazioni, alle esportazioni e alle operazioni ad assimilate.
  3. non hanno diritto alla detrazione dell'IVA sugli acquisti;
  4. sono esonerati dal versamento dell'IVA e da tutti gli altri obblighi previsti ad eccezione

degli obblighi di numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali, di certificazione dei corrispettivi e di conservazione dei relativi documenti.

  1. possono optare per l'applicazione dell'IVA nei modi ordinari

Scritture contabili

Gli ETS non commerciali che non applicano il regime forfetario devono:

  1. redigere scritture contabili cronologiche e sistematiche e rappresentare in apposito documento (entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale) la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'ente
  2. conservare le stesse scritture e la relativa documentazione per il periodo accertabile ai fini fiscali;

In relazione alle attivita' svolte con modalita' commerciali, devono:

  1. tenere le scritture contabili previste per la contabilità semplificata (anche al di fuori dei limiti previsti)
  2. tenere anche il solo rendiconto economico e finanziario delle

entrate e delle spese complessive, al posto delle scritture contabili, qualora non abbiano conseguito in un anno proventi di ammontare superiore a 50.000 euro

Gli ETS non commerciali inoltre devono:

  • di tenere la contabilita' separata per l'attivita' commerciale esercitata;
  • limitatamente alle attivita' non commerciali non sono soggetti all'obbligo di certificazione dei corrispettivi

mediante ricevuta o scontrino fiscale;

  • se effettuano raccolte pubbliche di fondi devono inserire all'interno del rendiconto o del bilancio redatto, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, un rendiconto specifico dal quale devono risultare in

modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione

Coordinamento normativo

Agli ETS non si applicano:

a) l'art. 143, comma 3, l'art. 144, commi 2, 5 e 6 e gli artt. 148 e 149 del TUIR; 
b) l'art. 3, commi 1 e 2, del DLgs 346/1990 e gli artt. 1, comma 2 e 10, comma 3 del DLgs 347/1990; 
c) la Legge 398/1991



Aspetti tributari DA RIVEDERE

Le operazioni svolte nell'ambito dell'attività istituzionale non sono assoggettati ad IVA (art. 4 del DPR n. 633/72) ed imposte dirette (artt. 143 e ss del DPR n. 917/1986); in particolare vi rientrano:

  1. le operazioni svolte nei confronti di soci e associati da parte di associazioni politiche, sindacali, di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extrascolastica della persona; l’agevolazione è riconosciuta se lo Statuto dell’associazione è redatto in modo specifico e sotto forma di atto pubblico/scrittura privata autenticata;
  2. l’incasso delle quote associative;
  3. le raccolte fondi effettuate in occasione di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

Le operazioni svolte nell'ambito dell'attività commerciale sono invece sempre assoggettati ad IVA ed imposte; vi rientrano:

  1. le cessioni di prodotti destinati alla vendita, escluse le pubblicazioni di associazioni politiche, sindacali, di categoria, religiose, assistenziali, culturali, di promozione sociale di formazione extrascolastica della persona e associazioni sportive dilettantistiche, per le quali l’esclusione vale anche per le pubblicazioni commercializzate;
  2. l'erogazione di acqua, gas, energia elettrica, vapore, fognatura e depurazione;
  3. la gestione di fiere ed esposizioni commerciali;
  4. la gestione di spacci aziendali, mense e somministrazione di pasti;
  5. la gestione di bar all’interno delle associazioni e circoli ricreativi;
  6. il trasporto di persone, merci e deposito;
  7. l'organizzazione di viaggi/soggiorni turistici e prestazioni alberghiere o di alloggio;
  8. i servizi portuali e aeroportuali;
  9. la pubblicità commerciale;
  10. le telecomunicazioni e radiodiffusioni.

Obbligo di effettuare le ritenute: qualora l'associazione dovesse pagare compensi per prestazione di lavoro autonomo, anche occasionale, è tenuta ad effettuare una ritenuta del 20% sui compensi, da versare a mezzo di F24 entro il 16 del mese successivo, effettuare la certificazione unica telematica ed il modello 770. Questo anche se l'associazione opera esclusivamente nello svolgimento di attività istituzionale.

Esenzioni speciali

Non concorrono al reddito le occasionali raccolte pubbliche di fondi e contributi (articolo 143, comma 3, lett. a, Tuir) i fondi pervenuti all'ENC (ente non commerciale) a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione. Tali attività sono escluse dall'Iva ed esenti da ogni altro tributo. A tutela della fede pubblica, è prevista una rigorosa rendicontazione dell'attività di raccolta di fondi (articolo 8, Dlgs 460/1997).

  • deve
 essere
 pubblica,
 con
 ciò
 intendendosi
 che
 si
 deve
 rivolgere
 a
 una
 massa indistinta di soggetti;
  • 
deve essere occasionale;
  • 
può avvenire anche mediante l’offerta ai sovventori di
 beni, purché
 di modico valore, o servizi;
  • deve
 avvenire
 in
 concomitanza
 di
 celebrazioni,
 ricorrenze
 o
 campagne
 di sensibilizzazione;

In particolare:

  1. massimo n. 2 eventi per periodo di imposta;
  2. ricavi non superiori ad euro 51.645,69;
  3. obbligo di rendiconto.

Non concorrono al redditi i contributi per lo svolgimento convenzionato di attività (articolo 143, comma 3, lettera b, Tuir) aventi finalità sociale, svolte in conformità ai fini istituzionali dell'ente. La fattispecie normativa include sia i contributi a fondo perduto, sia quelli che hanno natura di corrispettivi.

Cose da fare dopo la nomina

Le funzioni del segretario

Il Segretario è anche il Tesoriere dell'associazione.

Il Tesoriere cura l'amministrazione del patrimonio dell'Associazione, provvede ad effettuare incassi e pagamenti correnti e quant'altro il Consiglio Direttivo ritenga volergli delegare. Quindi lo fa se autorizzato dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario cura la tenuta dei libri sociali, il loro aggiornamento e quant'altro il Consiglio Direttivo ritenga volergli delegare.

Le funzioni del consiglio direttivo

Le funzioni del Consiglio Direttivo sono determinate in modo residuale: il Consiglio direttivo:

  • compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all’Assemblea;
  • redige e presenta all’assemblea
    • il rapporto annuale sull’attività dell’associazione,
    • il rendiconto consuntivo e preventivo,
  • delibera sulle domande di ammissione dei soci che non richiedano delibera assembleare

Sono compiti dell'Assemblea ordinaria:

  • approvare il rendiconto consuntivo e preventivo;
  • determinare le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione, eventualmente su proposta del Consiglio Direttivo;
  • determinare l’importo della quota sociale annuale, ed eventualmente stabilire un minimo per la quota relativa ai soci sostenitori;
  • determinare i tempi da rispettare per il versamento delle quote sociali;
  • eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo, dopo averne determinato il numero di componenti, come stabilito all'art. 11 del presente statuto;
  • se necessario, deliberare in merito alla qualifica di socio onorario o socio sostenitore per particolari attività svolte a favore dell'Associazione;
  • approvare eventuali regolamenti interni, anche su proposta del Consiglio Direttivo;
  • se del caso, deliberare in via definitiva sulla esclusione dei soci;
  • se del caso, deliberare in via definitiva su controversie riguardanti i soci e la vita sociale che siano portate all'attenzione dell'Assemblea stessa;
  • deliberare su quant’altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

Check-list dei controlli

  1. leggere lo statuto
  2. verificare che il saldo di cassa risultante dalla nota cassa consegnata dal precedente segretario corrisponda alla cassa contanti consegnata
  3. verificare che il saldo di banca risultante da estratto conto corrisponda al saldo di banca nella nota di cassa

Adempimenti

Adempimenti fiscali

Attualmente l'associazione non svolge attività commerciale: pertanto non vengono riportati tutti gli obblighi previsti dalla normativa fiscale.

L'eventuale inizio dello svolgimento dell'attività commerciale va comunicato all'Agenzia delle Entrate mediante modello AA7 entro 30 giorni, andrà poi aggiornato anche il modello EAS (vedi sotto) e fatta l'iscrizione al REA (Repertorio Economico Amministrativo) presso la Camera di Commercio.

  1. comunicazioni variazioni dati fiscali all'Agenzia delle Entrate mediante modello AA5. Termine: entro 30 giorni dalla data di variazione. Esempi: nomina nuovo Presidente (il legale rappresentante), variazione sede, ...
  2. aggiornamento modello EAS: termini se vi sono variazioni entro il 31 marzo dell'anno successivo;
  3. richiesta di iscrizione agli elenchi del 5xmille

Adempimenti contabili

Attività di natura contabile da svolgere:

  1. aggiornamento della nota cassa;
  2. preparazione del bilancio;
    1. pubblicazione sul sito: 20 giorni prima dell'assemblea;
    2. convocazione dell'assemblea; vien fatta dal Presidente o dal Vicepresidente: 10 giorni prima dell'assemblea;
    3. la riunione dell'assemblea: entro il 30 aprile;
      1. approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo;
      2. nomina del Consiglio Direttivo e nomina del Presidente;
      3. approvazione della quota associativa;
      4. discussione ed approvazione delle attività programmatiche;
    4. riunione del nuovo Consiglio Direttivo:
      1. nomina del Vicepresidente;
      2. nomina del Segretario con incarico di tesoriere;
      3. verifica ed approvazione delle domande di ammissione a socio;
      4. varie ed eventuali;

Vedi gli adempimenti fiscali: comunicazione telematica/cartacea all'Agenzia delle Entrate tramite modello AA5/6 del legale rappresentante: entro 30 gg dall'assemblea. Comunicazione alla banca ed altri interessati dei dati e documenti del legale rappresentante.

Obblighi di rendicontazione

E' necessario fare particolare attenzione nei casi in cui l'APS riceva delle erogazioni liberali (delle donazioni) che siano deducibili/detraibili ovvero somme dal 5xmille. In tal caso è previsto uno specifico obbligo di rendiconto di come sono state impiegate le somme. A tale scopo è utile la lettura di questa guida. Qui invece è disponibile un comodo file per il calcolo del beneficio fiscale.

Con DPCM pubblicato il 9 agosto 2016 sulla Gazzetta Ufficiale n. 185, ma datato 7 luglio 2016, sono state definite le disposizioni in materia di trasparenza ed efficacia nell’utilizzazione della quota del 5 per mille in attuazione dell’art. 1 comma 154 della L. 190/2014.

  • In particolare il nuovo art. 6-bis al DPCM 23 aprile 2010, in base al quale l’iscrizione al riparto della quota del 5 per mille dell’IRPEF e la dichiarazione sostitutiva degli atti di notorietà relativa alla sussistenza dei requisiti richiesti per l’ammissione al contributo (artt. 2, 3, 4 e 6 del DPCM 23 aprile 2010) esplicano effetti, fermi restando i requisiti per l’accesso al beneficio, anche per gli esercizi finanziari successivi a quello di iscrizione. Gli enti che non sono tenuti a riprodurre la domanda di iscrizione e la dichiarazione sostitutiva sono inseriti in un apposito elenco aggiornato e pubblicato sul sito web dell’Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo di ciascun anno. Eventuali errori o variazioni intervenute potranno essere fatti valere, entro il 20 maggio, dal legale rappresentante presso la Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate.
  • Numerose modifiche sono apportate anche con riferimento alle modalità di rendicontazione. I destinatari delle somme, entro un anno dalla ricezione degli importi, redigono un apposito rendiconto, accompagnato da una relazione illustrativa, dal quale risulti con chiarezza la destinazione delle somme attribuite, utilizzando l’apposito modulo disponibile sul sito istituzionale delle amministrazioni competenti. Il rendiconto, in ogni caso, deve indicare: i dati identificativi del beneficiario, tra cui la denominazione sociale, il codice fiscale, la sede legale, l’indirizzo di posta elettronica e lo scopo dell’attività sociale, nonché del rappresentante legale; l’anno finanziario cui si riferisce l’erogazione, la data di percezione e l’importo percepito; l’indicazione delle spese sostenute per il funzionamento del soggetto beneficiario, ivi incluse le spese per risorse umane e per l’acquisto di beni e servizi, dettagliate per singole voci di spesa, con l’evidenziazione della loro riconduzione alle finalità ed agli scopi istituzionali del soggetto beneficiario; le altre voci di spesa comunque destinate ad attività direttamente riconducibili alle finalità ed agli scopi istituzionali del soggetto beneficiario; l’indicazione dettagliata degli eventuali accantonamenti delle somme percepite per la realizzazione di progetti pluriennali, fermo restando l’obbligo di rendicontazione successivamente al loro utilizzo. Gli enti che hanno percepito contributi di importo inferiore a 20.000 euro non sono tenuti all’invio del rendiconto e della relazione, che dovranno comunque essere redatti entro un anno dalla ricezione degli importi e conservati per 10 anni.

Adempimenti diversi

  1. curare la tenuta dei libri sociali: redigere e conservare i verbali dell'assemblea, del consiglio direttivo ed il libro dei soci, dove riportare periodicamente l'elenco aggiornato dei soci iscritti
  2. aggiornamento triennale della domanda di iscrizione all'elenco regionale: prossima scadenza ...


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Bibliografia e documenti utili