Statuto del MontelLUG
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Statuto Associazione di Promozione Sociale MontelLUG
ART. 1 Denominazione, sede e durata
- E’ costituita in Montebelluna, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l’associazione di promozione sociale denominata "MontelLUG (Montebelluna Linux User Group)", associazione tra gli utenti di sistemi operativi e software liberi, di seguito denominata Associazione con sede legale in Montebelluna, Treviso.
- L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e agisce ai sensi e per gli effetti della Legge numero 383/2000, della DGR del Veneto numero 2652 del 10/10/2001, del Decreto Legislativo numero 460/1997 e dei principi generali dell'ordinamento giuridico riguardanti gli enti senza fine di lucro di utilità sociale.
- La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.
ART. 2 Finalità
- L’associazione è apartitica e aconfessionale, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale.
- I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.
- Le finalità che si propone sono in particolare:
- valorizzare e promuovere la conoscenza e la diffusione del sistema operativo "GNU/Linux" e degli altri sistemi operativi liberi, nonché del software libero e della sua cultura in generale;
- fornire un punto d'incontro e di riferimento per gli utenti del software libero in un ambiente amichevole e collaborativo;
- favorire la libera circolazione delle idee e della conoscenza in campo informatico;
- organizzare convegni, manifestazioni, corsi di formazione e favorire l’accrescimento della conoscenza del software libero;
- promuovere lo sviluppo di una rete di relazioni con altre associazioni e categorie professionali che operano e/o hanno interesse nell'ambito del software libero e dei sistemi operativi liberi, anche ponendo a loro disposizione il proprio contributo morale e materiale;
- promuovere le attività di ricerca ed innovazione in materia di informatica libera e promuovere lo sviluppo di software libero.
ART. 3 Soci
- Sono ammessi all’Associazione tutti coloro che hanno interesse nel mondo del software libero, condividono gli scopi associativi e accettano il presente statuto e l’eventuale regolamento interno, nonché le persone invitate a far parte dell'Associazione da parte dell'Assemblea dei soci per particolari meriti professionali o scientifici, su eventuale proposta del Consiglio Direttivo.
- L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa ed a rispettare lo statuto.
- Ci sono tre categorie di soci:
- soci ordinari (coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall’Assemblea);
- soci onorari (persone nominate tali dall'Assemblea per particolari meriti acquisiti a favore dell'Associazione, per particolari meriti professionali o scientifici o per attività che hanno particolarmente favorito l'attività Istituzionale dell'Associazione);
- soci sostenitori (coloro che, in sintonia con le finalità di cui all'art. 2, abbiano giovato all'Associazione corrispondendo una quota associativa oltre la quota stabilita per i soci ordinari, eroghino contribuzioni volontarie straordinarie o si adoperino particolarmente con la propria attività)
- L'assemblea può stabilire una eventuale quota minima per la qualifica di socio sostenitore e delibera in merito alla medesima qualifica da attribuire per particolari attività o contribuzioni volontarie.
- La quota associativa è intrasmissibile.
ART. 4 Diritti e doveri dei soci
- L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso. L'adesione all'Associazione comporta per l'associato il diritto di voto nell'Assemblea per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dell'eventuale regolamento interno, per l'approvazione dei rendiconti e per la nomina degli organi direttivi.
- Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo ed è espressamente esclusa ogni sorta di limitazione alla vita associativa; tutti i soci maggiorenni godono del diritto di elettorato attivo e passivo.
- I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno. Eventuali eccezioni alla regola, su proposta di almeno uno dei soci, vanno deliberate dall'Assemblea ordinaria.
- Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell’associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.
- I soci hanno l'obbligo di rispettare e far rispettare le norme dello Statuto e dei regolamenti interni eventualmente approvati.
- I soci minorenni hanno gli stessi diritti ed obblighi dei soci maggiorenni, ad esclusione della possibilità di ricoprire cariche sociali.
- I versamenti a qualunque titolo effettuati dai soci deceduti, receduti o esclusi non saranno rimborsati.
ART. 5 Ammissione, recesso ed esclusione del socio
- L'ammissione di un nuovo socio è deliberata dal Consiglio Direttivo a seguito di richiesta scritta dell'interessato e secondo i criteri fissati nell'eventuale regolamento interno dell'Associazione. La richiesta scritta dovrà fornire tutti gli elementi utili per la valutazione dell'ammissibilità da parte del Consiglio Direttivo, ed includere l'accettazione dello Statuto dell'Associazione.
- Il socio può recedere dall’associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta all’Assemblea (o al Consiglio direttivo).
- Può essere escluso il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, o che danneggi materialmente e/o moralmente l'Associazione, o in caso di sussistenza di altri gravi motivi.
- L’esclusione è deliberata dall’Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell’interessato.
ART. 6 Organi sociali
- Gli organi dell’associazione sono:
- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente del Consiglio direttivo;
- Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito. Gli incaricati hanno diritto soltanto al rimborso delle spese.
ART. 7 Assemblea
- L’Assemblea è l’organo sovrano dell’associazione ed è composta da tutti i soci.
- E’ convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare all'ultimo indirizzo conosciuto almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente l’ordine del giorno dei lavori. E' validamente convocata con le medesime modalità anche per posta elettronica, con pubblicazione su appositi "mailing list" e sito internet, come specificati nell'eventuale regolamento interno.
- L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un quinto dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
- L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.
ART. 8 Compiti dell’Assemblea
Sono compiti dell'Assemblea ordinaria:
- approvare il rendiconto consuntivo e preventivo;
- determinare le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione, eventualmente su proposta del Consiglio Direttivo;
- determinare l’importo della quota sociale annuale, ed eventualmente stabilire un minimo per la quota relativa ai soci sostenitori;
- determinare i tempi da rispettare per il versamento delle quote sociali;
- eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo, dopo averne determinato il numero di componenti, come stabilito all'art. 11 del presente statuto;
- se necessario, deliberare in merito alla qualifica di socio onorario o socio sostenitore per particolari attività svolte a favore dell'Associazione;
- approvare eventuali regolamenti interni, anche su proposta del Consiglio Direttivo;
- se del caso, deliberare in via definitiva sulla esclusione dei soci;
- se del caso, deliberare in via definitiva su controversie riguardanti i soci e la vita sociale che siano portate all'attenzione dell'Assemblea stessa;
- deliberare su quant’altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.
Sono compiti dell'Assemblea straordinaria:
- deliberare sulle modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto dell'Associazione;
- deliberare sullo scioglimento dell'Associazione, la nomina, la revoca ed i poteri dei liquidatori.
ART. 9 Validità Assemblee
- L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita, qualunque sia l'oggetto da trattare:
- in prima convocazione se è presente (fisicamente o per delega) la metà più uno degli iscritti aventi diritto di voto;
- in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
- Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.
- Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza degli aventi diritto al voto, in proprio o per delega, non computandosi gli astenuti. Sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l’Assemblea lo ritenga opportuno).
- L’assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l’associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci.
ART. 10 Verbalizzazione
- Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario o da un componente dell’assemblea appositamente nominato, e sottoscritto dal Presidente.
- Ogni socio ha diritto di consultare il verbale (e di trarne copia).
- L'Assemblea è presieduta dal Presidente o dal Vice Presidente o, in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano di età presente nel Consiglio Direttivo.
- Il Presidente accerta la regolarità della convocazione e della costituzione dell'Assemblea, il diritto ad intervenire e la validità delle deleghe.
ART. 11 Consiglio direttivo
- Il Consiglio Direttivo è costituito dal Presidente, più un numero di Consiglieri variabile tra 4 (quattro) e 12 (dodici). Il numero di Consiglieri è stabilito dall'Assemblea prima della nomina degli stessi, e vale fino alla nomina successiva.
- Il numero di membri componenti il Consiglio Direttivo deve essere dispari.
- Il Presidente ed i Consiglieri debbono essere scelti fra i soci.
- Nella sua prima adunanza il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Vicepresidente, il Segretario con incarico di tesoriere.
- Il Vicepresidente collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
- Il Tesoriere cura l'amministrazione del patrimonio dell'Associazione, provvede ad effettuare incassi e pagamenti correnti e quant'altro il Consiglio Direttivo ritenga volergli delegare.
- Il Segretario cura la tenuta dei libri sociali, il loro aggiornamento e quant'altro il Consiglio Direttivo ritenga volergli delegare.
- Il Presidente, il Vicepresidente e gli altri membri del Consiglio Direttivo durano in carica per 1 (uno) anno e sono eleggibili per 2 (due) volte consecutive. Dopo un periodo di interruzione sono nuovamente eleggibili. Nel computo delle 2 volte consecutive non si tiene conto dell'elezione avvenuta alla costituzione dell'Associazione.
- Se un Consigliere si dimette o viene a mancare, al suo posto è nominato il primo dei non eletti che resterà in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo. In caso di mancanza del primo dei non eletti, o indisponibilità dello stesso, sarà l'Assemblea, appositamente convocata, a deliberare la nomina del nuovo Consigliere fino alla naturale scadenza del Consiglio Direttivo, con le stesse funzioni del Consigliere uscente.
- Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
- Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del Presidente, in subordine quello del Vicepresidente, o in ulteriore subordine quello del Consigliere più anziano.
- L’eventuale revoca di uno o più membri del Consiglio Direttivo, per giusta causa, deve essere deliberata dall'assemblea ordinaria su proposta di almeno un terzo dei soci regolarmente iscritti.
- Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all’Assemblea; redige e presenta all’assemblea il rapporto annuale sull’attività dell’associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo, delibera sulle domande di ammissione dei soci che non richiedano delibera assembleare.
ART. 12 Presidente
- Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’associazione e la firma sociale, presiede il Consiglio direttivo e l’assemblea; convoca l’assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.
- La convocazione del Consiglio Direttivo è fatta con avviso da inviare ai membri dello stesso almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con modalità fissate nell'eventuale regolamento interno. Nei casi di urgenza la convocazione può avvenire a mezzo telegramma almeno 2 (due) giorni prima. E' valida la convocazione effettuata tramite posta elettronica e pubblicazione su apposita "mailing list" e sito internet dell'Associazione.
- Per ogni seduta del Consiglio Direttivo viene redatto un verbale nell'apposito libro dei verbali del Consiglio Direttivo che viene firmato dal Presidente e dal Segretario, o da chi ne fa le veci.
- Il Presidente cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio, e nei casi di estrema urgenza esercita i poteri del Consiglio, salvo ratifica alla prima adunanza consigliare.
- Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.
ART. 13 Risorse economiche
- Le risorse economiche dell’organizzazione sono costituite da
- contributi e quote associative;
- liberalità, donazioni e lasciti;
- dai proventi di iniziative attuate o promosse dall'Associazione nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
- ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della L 383/2000.
- L’associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
- L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni aventi le medesime finalità.
ART. 14 Rendiconto economico-finanziario e libri sociali
- Il rendiconto economico-finanziario dell’associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all’anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo.
- Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall’assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell’associazione almeno 20 gg. prima dell’assemblea o pubblicato sul sito internet dell'Associazione, e può essere consultato da ogni associato.
- Il conto consuntivo dev’essere approvato entro il 30 aprile dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale. Il conto preventivo può essere presentato entro il termine di presentazione del conto consuntivo dell'anno precedente.
- A seguito della costituzione, il primo esercizio si chiude al 31 dicembre 2007. Per il primo esercizio, il rendiconto preventivo può essere presentato entro il 30 aprile 2007.
- I libri sociali essenziali che l'Associazione deve tenere, anche non vidimati, sono:
- il libro dei soci;
- il libro dei verbali e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- il libro dei verbali e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- In ipotesi di esercizio di attività commerciale la contabilità sociale verrà uniformata alle disposizioni del Legislatore fiscale.
ART. 15 Scioglimento e devoluzione del patrimonio
- L’eventuale scioglimento dell’Associazione sarà deciso soltanto dall’assemblea con le modalità di cui all’art. 7 del presente statuto.
- La destinazione dell'eventuale saldo attivo della liquidazione, come pure il patrimonio residuo non dismesso, dovranno essere destinati ad altri enti non commerciali che perseguono finalità analoghe, oppure a fini di utilità sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
ART. 16 Disposizioni finali
- Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.