Manuale del Segretario
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Questa pagina vuol esser una guida di supporto al segretario di nuova nomina.
DA AGGIORNARE CON LE NOVITÀ DEL NUOVO CODICE DEL TERZO SETTORE
WORK IN PROGRESS
Quadro normativo riguardante le APS - Associazioni di Promozione Sociale
La libertà associativa, il codice civile, cos'è un associazione e quali sono le responsabilità
Art. 18. della Costituzione I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale. Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.
È considerato Ente non profit l’ente appartenente al settore c.d. terziario che persegue obiettivi di carattere solidaristico, ideale, culturale e sportivo senza scopo di lucro, con il divieto di distribuzione degli utili ai soci e che non svolge attività commerciali in misura prevalente alla propria attività istituzionale. Normalmente tali Enti si costituiscono nella fattispecie di Associazioni che possono essere a loro volta suddivise in:
- Associazioni non riconosciute;
- Associazioni riconosciute
Sono dette non riconosciute le Associazioni, disciplinate dagli articoli dal 36 al 42 del Codice Civile, costituite come organizzazioni di persone che hanno come scopo il perseguimento di un fine di interesse comune e che sono dotate di personalità giuridica limitata. Trattasi quindi di un ente giuridico autonomo con parziale capacità giuridica.
Così come dettato dall’art. 36 del Codice Civile, tali Associazioni si costituiscono mediante la scrittura di un contratto di associazione o atto costitutivo e di uno statuto ("accordi degli associati"). Al fine dell’ufficializzazione del sodalizio, atto costitutivo e statuto devono essere bollati e registrati all’Agenzia delle Entrate mediante la presentazione in duplice copia degli stessi, previo versamento dell’imposta di registro pari a Euro 200,00 mediante modello F23. Se l’Associazione non è riconosciuta, l’atto costituivo può essere redatto in forma scritta o verbale. È necessaria la forma scritta se si apportano beni immobili a titolo di proprietà per un periodo superiore a nove anni; è richiesta altresì la forma di atto pubblico/scrittura privata autenticata in caso di adozione di regimi speciali o di costituzione in qualità di Onlus.
Caratteristiche:
- forma costitutiva libera
- responsabilità personale di coloro i quali indipendentemente dalla carica ricoperta esternino la volontà dell’associazione agendo in nome e per conto di essa
- non necessità di libri sociali obbligatori
- legittimazione processuale in capo al Presidente
- il socio recedente non ha diritto alla restituzione della quota
Sono dette riconosciute le Associazioni che hanno richiesto e ottenuto il riconoscimento giuridico e hanno quindi personalità giuridica ai sensi dell'art. 12 del Codice Civile; esse sono disciplinate dagli articoli dal 14 al 35 del Codice Civile. Con il riconoscimento giuridico gli Enti acquisiscono autonomia patrimoniale perfetta; di conseguenza la responsabilità degli amministratori è limitata al patrimonio dell’associazione. L’istanza di riconoscimento deve essere presentata alla Regione o alla Provincia autonoma (nel caso operino in ambito regionale o provinciale) ovvero alla Prefettura (nel caso operino in campo statale o interregionale), in carta da bollo e sottoscritta dal legale rappresentante.
Caratteristiche:
- Personalità giuridica ‐ delle obbligazioni risponde solo il patrimonio sociale
- costituzione solo per atto pubblico
- discrezionalità amministrativa per ottenere il riconoscimento
- deposito degli atti (costitutivo, statuto, cariche sociali, e loro eventuali modifiche ) presso la Prefettura – Presidente Provinciale
- responsabilità degli amministratori per i danni subiti dall’associazione a causa dell’attività colposamente o dolosamente posta in essere dagli stessi nell’esercizio delle loro funzioni
Responsabilità nelle associazioni non riconosciute
Responsabilità dell’Amministratore
L’amministratore che stipula un contratto in nome e per conto dell’associazione si assume personalmente la responsabilità dell’adempimento dell’obbligazione. Tale tipo di responsabilità permane anche dopo che il soggetto che ha agito avrà cessato di essere amministratore in relazione all’attività negoziale posta in essere nel periodo in cui era in carica.
Estensione della responsabilità
La responsabilità va addebitata all’intero Consiglio Direttivo, a meno che non ci sia stato il conferimento di specifiche deleghe e competenze ad un singolo Consigliere o il Consigliere sia stato contrario alla delibera con la quale si è assunta l’obbligazione.
La normativa fiscale
Aspetti tributari
Le operazioni svolte nell'ambito dell'attività istituzionale non sono assoggettati ad IVA (art. 4 del DPR n. 633/72) ed imposte dirette (artt. 143 e ss del DPR n. 917/1986); in particolare vi rientrano:
- le operazioni svolte nei confronti di soci e associati da parte di associazioni politiche, sindacali, di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extrascolastica della persona; l’agevolazione è riconosciuta se lo Statuto dell’associazione è redatto in modo specifico e sotto forma di atto pubblico/scrittura privata autenticata;
- l’incasso delle quote associative;
- le raccolte fondi effettuate in occasione di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.
Le operazioni svolte nell'ambito dell'attività commerciale sono invece sempre assoggettati ad IVA ed imposte; vi rientrano:
- le cessioni di prodotti destinati alla vendita, escluse le pubblicazioni di associazioni politiche, sindacali, di categoria, religiose, assistenziali, culturali, di promozione sociale di formazione extrascolastica della persona e associazioni sportive dilettantistiche, per le quali l’esclusione vale anche per le pubblicazioni commercializzate;
- l'erogazione di acqua, gas, energia elettrica, vapore, fognatura e depurazione;
- la gestione di fiere ed esposizioni commerciali;
- la gestione di spacci aziendali, mense e somministrazione di pasti;
- la gestione di bar all’interno delle associazioni e circoli ricreativi;
- il trasporto di persone, merci e deposito;
- l'organizzazione di viaggi/soggiorni turistici e prestazioni alberghiere o di alloggio;
- i servizi portuali e aeroportuali;
- la pubblicità commerciale;
- le telecomunicazioni e radiodiffusioni.
Obbligo di effettuare le ritenute: qualora l'associazione dovesse pagare compensi per prestazione di lavoro autonomo, anche occasionale, è tenuta ad effettuare una ritenuta del 20% sui compensi, da versare a mezzo di F24 entro il 16 del mese successivo, effettuare la certificazione unica telematica ed il modello 770. Questo anche se l'associazione opera esclusivamente nello svolgimento di attività istituzionale.
Esenzioni speciali
Non concorrono al reddito le occasionali raccolte pubbliche di fondi e contributi (articolo 143, comma 3, lett. a, Tuir) i fondi pervenuti all'ENC (ente non commerciale) a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione. Tali attività sono escluse dall'Iva ed esenti da ogni altro tributo. A tutela della fede pubblica, è prevista una rigorosa rendicontazione dell'attività di raccolta di fondi (articolo 8, Dlgs 460/1997).
- deve essere pubblica, con ciò intendendosi che si deve rivolgere a una massa indistinta di soggetti;
- deve essere occasionale;
- può avvenire anche mediante l’offerta ai sovventori di beni, purché di modico valore, o servizi;
- deve avvenire in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
In particolare:
- massimo n. 2 eventi per periodo di imposta;
- ricavi non superiori ad euro 51.645,69;
- obbligo di rendiconto.
Non concorrono al redditi i contributi per lo svolgimento convenzionato di attività (articolo 143, comma 3, lettera b, Tuir) aventi finalità sociale, svolte in conformità ai fini istituzionali dell'ente. La fattispecie normativa include sia i contributi a fondo perduto, sia quelli che hanno natura di corrispettivi.
Norme specifiche per le Associazioni di Promozione Sociale
WORK IN PROGRESS
Norme nazionali
Oltre alle norme di carattere generale stabilite dalla Costituzione e dal Codice Civile sopra richiamate vanno tenute in considerazione il DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106." che norma in generale tutto il cosi detto Terzo Settore e la Legge n. 383/2000 che disciplina nello specifico le Associazioni di Promozione Sociale.
I nuovi adempimenti per le associazioni del terzo settore
Gli enti che vorranno continuare a godere dello specifico regime di agevolazione fiscale su indicato dovranno prima di tutto adoperarsi per apportare le opportune modifiche che consentiranno loro di iscriversi nell’istituendo registro del terzo settore. Ma quali sono i nuovi obblighi che il codice del terzo settore impone?
- accertare se necessario apporre modifiche statutarie per gli enti già costituiti alla data di entrata in vigore della riforma; in particolare:
- Ai sensi dell’articolo 21 l’atto costitutivo deve indicare: l’assenza di scopo di lucro e le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite, l’attività di interesse generale che costituisce l’oggetto sociale che dovrà essere ricompresa nelle 26 attività elencate nell’articolo 5 del CTS
- il patrimonio iniziale ai fini dell’eventuale riconoscimento della personalità giuridica, le norme sull’ordinamento, l’amministrazione e la rappresentanza dell’ente, i diritti e gli obblighi degli associati …, i requisiti per l’ammissione di nuovi associati … e la relativa procedura secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l’attività di interesse generale svolta … le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento o di estinzione…
- gli enti del terzo settore dovranno integrare nella loro denominazione sociale l’acronimo ETS (articolo 12 CTS), le organizzazione di volontariato ODV (articolo 32 comma 3) e le associazioni di promozione sociale APS (articolo 35 comma 5). Di tale acronimo si dovrà fare uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
- l’assemblea delle associazioni, riconosciute o non, del terzo settore dovrà, necessariamente avere competenza (e quindi se ne dovrà disciplinare le procedure) sulla revoca dei componenti degli organi sociali, sulla nomina e revoca del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, se e ove nominato, sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e sulla possibilità di promuovere un’azione di responsabilità nei loro confronti, sulla trasformazione, fusione, o scissione della associazione.
- ai sensi dell’articolo 6 del CTS, ove l’associazione voglia svolgere attività diverse da quelle di cui all'articolo 5, lo potrà fare solo se queste siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale e a condizione che l’atto costitutivo e lo statuto lo consentano;
- mettere in atto i nuovi numerosi adempimenti formali fino ad oggi mai disciplinati nel dettaglio da una norma di legge:
- dovrà essere redatto un bilancio, con criteri diversi sulla base del volume d’affari, conforme alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sentito il consiglio nazionale del terzo settore. Il bilancio dovrà essere depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore;
- in presenza di ricavi superiori ai 100.000,00 euro si dovranno pubblicare nel sito internet della associazione gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati;
- dovrà essere tenuto ai sensi dell’articolo 17 un apposito registro in cui iscrivere i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- diventa obbligatoria sensi dell’articolo 15 la tenuta dei libri sociali; ovvero dovranno esser istituiti, se non già fatto, il libro degli associati, il libro dei verbali delle assemblee, il libro delle deliberazioni dell’organo di amministrazione ed il libro delle verifiche dell’organo di controllo; viene specificato che gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali secondo le modalità previste dall’atto costitutivo o dallo statuto: quindi sarebbe buona regola normare questo aspetto nello statuto;
Considerato ciò sembra certo che ogni associazione avrà necessità di modificare lo statuto. Su questo punto si tenga presente che il comma 3 dell’articolo 82 prevede che le modifiche statutarie poste in essere dagli enti del terzo settore allo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni normative siano esenti dall’imposta di registro.
Legge n. 383/2000 - Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale ABROGATA - IN CORSO DI AGGIORNAMENTO
La norma che regola le c.d. APS è la Legge 7 dicembre 2000, n. 383 "Disciplina delle associazioni di promozione sociale"
Sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni costituite al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro. Caratteristiche principali sono:
- la struttura aperta: non sono ammissibili limitazioni in relazione all’ammissione degli associati;
- vincoli al trasferimento della quota: non sono ammissibili disposizioni che prevedano il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.
Lo statuto delle APS deve essere conforme alle disposizioni della su indicata legge
Agevolazioni specifiche:
- la responsabilità sussidiaria: l'art. 6 L. 383/2000 prevede la preventiva escussione del patrimonio dell’Associazione
- non commercialità della somministrazione di alimenti e bevande agli associati (e ulteriori vincoli) comma 5, art. 148 del Tuir
- non commercialità dell'organizzazione di viaggi (con specifici vincoli);
- non commercialità delle cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti dei familiari conviventi degli associati;
- lavoro: L. 383/2000, art. 18 (prestazioni degli associati) 1. Le associazioni di promozione sociale si avvalgono prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali; 2. Le associazioni possono, inoltre, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo anche ricorrendo ai propri associati.
Normativa regionale
Ogni Regione, nell'ambito delle proprie competenze, ai sensi degli articoli 45 e 117 della Costituzione, e nell'ambito delle proprie prerogative di programmazione ha una propria normativa che regola il c.d. Terzo Settore: per quanto riguarda la nostra associazione bisogna far riferimento alla normativa della Regione Veneto ed in particolare attualmente è in vigore la Legge regionale 13 settembre 2001, n. 27 dove in particolare l'art. 43 riguarda l'"Istituzione del registro regionale delle associazioni di promozione sociale" e la Legge regionale 16 agosto 2002, n. 28 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2002 in materia di politiche sociali"
Link utili
- Regione Veneto - Terzo Settore
- Regione Veneto - Promozione Sociale
- Codice del Terzo Settore in PDF
Cose da fare dopo la nomina
Le funzioni del segretario
Il Segretario è anche il Tesoriere dell'associazione.
Il Tesoriere cura l'amministrazione del patrimonio dell'Associazione, provvede ad effettuare incassi e pagamenti correnti e quant'altro il Consiglio Direttivo ritenga volergli delegare. Quindi lo fa se autorizzato dal Consiglio Direttivo.
Il Segretario cura la tenuta dei libri sociali, il loro aggiornamento e quant'altro il Consiglio Direttivo ritenga volergli delegare.
Le funzioni del consiglio direttivo
Le funzioni del Consiglio Direttivo sono determinate in modo residuale: il Consiglio direttivo:
- compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all’Assemblea;
- redige e presenta all’assemblea
- il rapporto annuale sull’attività dell’associazione,
- il rendiconto consuntivo e preventivo,
- delibera sulle domande di ammissione dei soci che non richiedano delibera assembleare
Sono compiti dell'Assemblea ordinaria:
- approvare il rendiconto consuntivo e preventivo;
- determinare le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione, eventualmente su proposta del Consiglio Direttivo;
- determinare l’importo della quota sociale annuale, ed eventualmente stabilire un minimo per la quota relativa ai soci sostenitori;
- determinare i tempi da rispettare per il versamento delle quote sociali;
- eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo, dopo averne determinato il numero di componenti, come stabilito all'art. 11 del presente statuto;
- se necessario, deliberare in merito alla qualifica di socio onorario o socio sostenitore per particolari attività svolte a favore dell'Associazione;
- approvare eventuali regolamenti interni, anche su proposta del Consiglio Direttivo;
- se del caso, deliberare in via definitiva sulla esclusione dei soci;
- se del caso, deliberare in via definitiva su controversie riguardanti i soci e la vita sociale che siano portate all'attenzione dell'Assemblea stessa;
- deliberare su quant’altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.
Check-list dei controlli
- leggere lo statuto
- verificare che il saldo di cassa risultante dalla nota cassa consegnata dal precedente segretario corrisponda alla cassa contanti consegnata
- verificare che il saldo di banca risultante da estratto conto corrisponda al saldo di banca nella nota di cassa
Adempimenti
Adempimenti fiscali
Attualmente l'associazione non svolge attività commerciale: pertanto non vengono riportati tutti gli obblighi previsti dalla normativa fiscale.
L'eventuale inizio dello svolgimento dell'attività commerciale va comunicato all'Agenzia delle Entrate mediante modello AA7 entro 30 giorni, andrà poi aggiornato anche il modello EAS (vedi sotto) e fatta l'iscrizione al REA (Repertorio Economico Amministrativo) presso la Camera di Commercio.
- comunicazioni variazioni dati fiscali all'Agenzia delle Entrate mediante modello AA5. Termine: entro 30 giorni dalla data di variazione. Esempi: nomina nuovo Presidente (il legale rappresentante), variazione sede, ...
- aggiornamento modello EAS: termini se vi sono variazioni entro il 31 marzo dell'anno successivo;
- richiesta di iscrizione agli elenchi del 5xmille
Adempimenti contabili
Attività di natura contabile da svolgere:
- aggiornamento della nota cassa;
- preparazione del bilancio;
- pubblicazione sul sito: 20 giorni prima dell'assemblea;
- convocazione dell'assemblea; vien fatta dal Presidente o dal Vicepresidente: 10 giorni prima dell'assemblea;
- la riunione dell'assemblea: entro il 30 aprile;
- approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo;
- nomina del Consiglio Direttivo e nomina del Presidente;
- approvazione della quota associativa;
- discussione ed approvazione delle attività programmatiche;
- riunione del nuovo Consiglio Direttivo:
- nomina del Vicepresidente;
- nomina del Segretario con incarico di tesoriere;
- verifica ed approvazione delle domande di ammissione a socio;
- varie ed eventuali;
Vedi gli adempimenti fiscali: comunicazione telematica/cartacea all'Agenzia delle Entrate tramite modello AA5/6 del legale rappresentante: entro 30 gg dall'assemblea. Comunicazione alla banca ed altri interessati dei dati e documenti del legale rappresentante.
Obblighi di rendicontazione
E' necessario fare particolare attenzione nei casi in cui l'APS riceva delle erogazioni liberali (delle donazioni) che siano deducibili/detraibili ovvero somme dal 5xmille. In tal caso è previsto uno specifico obbligo di rendiconto di come sono state impiegate le somme. A tale scopo è utile la lettura di questa guida. Qui invece è disponibile un comodo file per il calcolo del beneficio fiscale.
Con DPCM pubblicato il 9 agosto 2016 sulla Gazzetta Ufficiale n. 185, ma datato 7 luglio 2016, sono state definite le disposizioni in materia di trasparenza ed efficacia nell’utilizzazione della quota del 5 per mille in attuazione dell’art. 1 comma 154 della L. 190/2014.
- In particolare il nuovo art. 6-bis al DPCM 23 aprile 2010, in base al quale l’iscrizione al riparto della quota del 5 per mille dell’IRPEF e la dichiarazione sostitutiva degli atti di notorietà relativa alla sussistenza dei requisiti richiesti per l’ammissione al contributo (artt. 2, 3, 4 e 6 del DPCM 23 aprile 2010) esplicano effetti, fermi restando i requisiti per l’accesso al beneficio, anche per gli esercizi finanziari successivi a quello di iscrizione. Gli enti che non sono tenuti a riprodurre la domanda di iscrizione e la dichiarazione sostitutiva sono inseriti in un apposito elenco aggiornato e pubblicato sul sito web dell’Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo di ciascun anno. Eventuali errori o variazioni intervenute potranno essere fatti valere, entro il 20 maggio, dal legale rappresentante presso la Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate.
- Numerose modifiche sono apportate anche con riferimento alle modalità di rendicontazione. I destinatari delle somme, entro un anno dalla ricezione degli importi, redigono un apposito rendiconto, accompagnato da una relazione illustrativa, dal quale risulti con chiarezza la destinazione delle somme attribuite, utilizzando l’apposito modulo disponibile sul sito istituzionale delle amministrazioni competenti. Il rendiconto, in ogni caso, deve indicare: i dati identificativi del beneficiario, tra cui la denominazione sociale, il codice fiscale, la sede legale, l’indirizzo di posta elettronica e lo scopo dell’attività sociale, nonché del rappresentante legale; l’anno finanziario cui si riferisce l’erogazione, la data di percezione e l’importo percepito; l’indicazione delle spese sostenute per il funzionamento del soggetto beneficiario, ivi incluse le spese per risorse umane e per l’acquisto di beni e servizi, dettagliate per singole voci di spesa, con l’evidenziazione della loro riconduzione alle finalità ed agli scopi istituzionali del soggetto beneficiario; le altre voci di spesa comunque destinate ad attività direttamente riconducibili alle finalità ed agli scopi istituzionali del soggetto beneficiario; l’indicazione dettagliata degli eventuali accantonamenti delle somme percepite per la realizzazione di progetti pluriennali, fermo restando l’obbligo di rendicontazione successivamente al loro utilizzo. Gli enti che hanno percepito contributi di importo inferiore a 20.000 euro non sono tenuti all’invio del rendiconto e della relazione, che dovranno comunque essere redatti entro un anno dalla ricezione degli importi e conservati per 10 anni.
Adempimenti diversi
- curare la tenuta dei libri sociali: redigere e conservare i verbali dell'assemblea, del consiglio direttivo ed il libro dei soci, dove riportare periodicamente l'elenco aggiornato dei soci iscritti
- aggiornamento triennale della domanda di iscrizione all'elenco regionale: prossima scadenza ...