Azioni

Differenze tra le versioni di "Statuto del MontelLUG"

Da MontelLUG WIKI.

m (doppio titolo rimosso)
(Nuovo Statuto)
 
Riga 1: Riga 1:
'''''Art. 1 - Costituzione, denominazione, sede e durata'''''
+
==Statuto Associazione di Promozione Sociale MontelLUG==
 
+
'''''ART. 1 Denominazione, sede e durata'''''
# E' costituita in Montebelluna l'Associazione di Volontariato denominata "Montebelluna Linux User Group" siglabile negli Atti "MontelLUG" con sede legale in Montebelluna, Treviso.
+
# E’ costituita in Montebelluna, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l’associazione di promozione sociale denominata "MontelLUG (Montebelluna Linux User Group)", associazione tra gli utenti di sistemi operativi e software liberi, di seguito denominata Associazione con sede legale in Montebelluna, Treviso.
#L'eventuale variazione della sede sociale potrà essere decisa con delibera del Consiglio Direttivo e non richiederà formale variazione del presente statuto.
+
# L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e agisce ai sensi e per gli effetti della Legge numero 383/2000, della DGR del Veneto numero 2652 del 10/10/2001, del Decreto Legislativo numero 460/1997 e dei principi generali dell'ordinamento giuridico riguardanti gli enti senza fine di lucro di utilità sociale.
#La durata dell'Associazione non è predeterminata ed essa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria e con la maggioranza prevista all'art 9.
+
# La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.
 
+
'''''ART. 2 Finalità'''''
'''''Art. 2 - Scopi e finalità'''''
+
# L’associazione è apartitica e aconfessionale, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale.
 
+
# I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.
# L'Associazione, ispirandosi ai principi di solidarietà sociale, nota l'importanza dell'informatica nel mondo moderno ed ispirandosi alla cultura scientifica del libero scambio del sapere per il progresso comune, si prefigge di diffondere l'utilizzo e promuovere lo sviluppo del software libero, in particolare del sistema operativo GNU/Linux, nella zona di Montebelluna e dintorni.
+
# Le finalità che si propone sono in particolare:
# In particolare per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività: l'organizzazione e la gestione di manifestazioni a carattere tecnico e scientifico, di seminari e corsi di promozione del libero pensiero informatico, la preparazione e diffusione, mediante appropriati mezzi cartacei e multimediali, di materiale informativo e didattico anche atto alla distribuzione negli istituti scolastici.
+
#* valorizzare e promuovere la conoscenza e la diffusione del sistema operativo "GNU/Linux" e degli altri sistemi operativi liberi, nonché del software libero e della sua cultura in generale;
# Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti.
+
#* fornire un punto d'incontro e di riferimento per gli utenti del software libero in un ambiente amichevole e collaborativo;
# L'attività degli Aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli Aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti, le spese vive effettivamente sostenute per le attività prestate.
+
#* favorire la libera circolazione delle idee e della conoscenza in campo informatico;
 
+
#* organizzare convegni, manifestazioni, corsi di formazione e favorire l’accrescimento della conoscenza del software libero;
'''''Art. 3 - Natura'''''
+
#* promuovere lo sviluppo di una rete di relazioni con altre associazioni e categorie professionali che operano e/o hanno interesse nell'ambito del software libero e dei sistemi operativi liberi, anche ponendo a loro disposizione il proprio contributo morale e materiale;
 
+
#* promuovere le attività di ricerca ed innovazione in materia di informatica libera e promuovere lo sviluppo di software libero.
# L'Associazione è apartitica, aconfessionale e non persegue fini di lucro.
+
'''''ART. 3 Soci'''''
 
+
# Sono ammessi all’Associazione tutti coloro che hanno interesse nel mondo del software libero, condividono gli scopi associativi e accettano il presente statuto e l’eventuale regolamento interno, nonché le persone invitate a far parte dell'Associazione da parte dell'Assemblea dei soci per particolari meriti professionali o scientifici, su eventuale proposta del Consiglio Direttivo.
'''''Art. 4 -  Patrimonio, risorse economiche ed esercizio sociale'''''
+
# L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa ed a rispettare lo statuto.
 
+
# Ci sono tre categorie di soci:
# Il Patrimonio è costituito da:
+
#* soci ordinari (coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall’Assemblea);
## beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà della Associazione;
+
#* soci onorari (persone nominate tali dall'Assemblea per particolari meriti acquisiti a favore dell'Associazione, per particolari meriti professionali o scientifici o per attività che hanno particolarmente favorito l'attività Istituzionale dell'Associazione);
## da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
+
#* soci sostenitori (coloro che, in sintonia con le finalità di cui all'art. 2, abbiano giovato all'Associazione corrispondendo una quota associativa oltre la quota stabilita per i soci ordinari, eroghino contribuzioni volontarie straordinarie o si adoperino particolarmente con la propria attività)
## da eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti alla Associazione
+
# L'assemblea può stabilire una eventuale quota minima per la qualifica di socio sostenitore e delibera in merito alla medesima qualifica da attribuire per particolari attività o contribuzioni volontarie.
# L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
+
# La quota associativa è intrasmissibile.
## Quote associative e contributi degli aderenti;
+
'''''ART. 4 Diritti e doveri dei soci'''''
## Contributi di privati;
+
# L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso. L'adesione all'Associazione comporta per l'associato il diritto di voto nell'Assemblea per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dell'eventuale regolamento interno, per l'approvazione dei rendiconti e per la nomina degli organi direttivi.
## Contributi dello stato, di enti ed istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
+
# Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo ed è espressamente esclusa ogni sorta di limitazione alla vita associativa; tutti i soci maggiorenni godono del diritto di elettorato attivo e passivo.
## Donazioni e lasciti testamentari;
+
# I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno. Eventuali eccezioni alla regola, su proposta di almeno uno dei soci, vanno deliberate dall'Assemblea ordinaria.
## Rimborsi derivanti da convenzioni;
+
# Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell’associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.
## Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
+
# I soci hanno l'obbligo di rispettare e far rispettare le norme dello Statuto e dei regolamenti interni eventualmente approvati.
# L'esercizio sociale dell' Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1 Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro il mese di Aprile.
+
# I soci minorenni hanno gli stessi diritti ed obblighi dei soci maggiorenni, ad esclusione della possibilità di ricoprire cariche sociali.
 
+
# I versamenti a qualunque titolo effettuati dai soci deceduti, receduti o esclusi non saranno rimborsati.
'''''Art. 5 - Membri dell'Associazione'''''
+
'''''ART. 5 Ammissione, recesso ed esclusione del socio'''''
 
+
# L'ammissione di un nuovo socio è deliberata dal Consiglio Direttivo a seguito di richiesta scritta dell'interessato e secondo i criteri fissati nell'eventuale regolamento interno dell'Associazione. La richiesta scritta dovrà fornire tutti gli elementi utili per la valutazione dell'ammissibilità da parte del Consiglio Direttivo, ed includere l'accettazione dello Statuto dell'Associazione.
# Il numero degli aderenti è illimitato.
+
# Il socio può recedere dall’associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta all’Assemblea (o al Consiglio direttivo).
# Sono membri di diritto i Soci Fondatori firmatari dell'Atto Costitutivo dell'Associazione.
+
# Può essere escluso il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, o che danneggi materialmente e/o moralmente l'Associazione, o in caso di sussistenza di altri gravi motivi.
# Possono far parte dell'Associazione, oltre ai Soci Fondatori, tutti coloro che si impegnano a rispettare il presente Statuto e siano valutati idonei dal Consiglio Direttivo. Fino al compimento del 14° anno di età, il minore è rappresentato nei rapporti sociali dai genitori, il diritto di voto viene esercitato dal 18° anno di età.
+
# L’esclusione è deliberata dall’Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell’interessato.
# Diventano Soci effettivi dell'Associazione coloro che, avendone fatto domanda, ed impegnandosi a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione, vengano ammessi dal Consiglio Direttivo e versino, all'atto dell'ammissione, la quota stabilita dall'Assemblea.
+
'''''ART. 6 Organi sociali'''''
 
+
# Gli organi dell’associazione sono:
'''''Art. 6 - Criteri di ammissione ed esclusione degli aderenti'''''
+
#* l'Assemblea dei soci;
 
+
#* il Consiglio direttivo;
# L'ammissione a Socio, deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte degli interessati.
+
#* il Presidente del Consiglio direttivo;
# Il Consiglio Direttivo dispone per l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei Soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita e deliberata annualmente dall'Assemblea in seduta ordinaria.
+
# Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito. Gli incaricati hanno diritto soltanto al rimborso delle spese.
# Dalla qualità di Socio si decade:
+
'''''ART. 7 Assemblea'''''
## per recesso;
+
# L’Assemblea è l’organo sovrano dell’associazione ed è composta da tutti i soci.
## per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
+
# E’ convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare all'ultimo indirizzo conosciuto almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente l’ordine del giorno dei lavori. E' validamente convocata con le medesime modalità anche per posta elettronica, con pubblicazione su appositi "mailing list" e sito internet, come specificati nell'eventuale regolamento interno.
## per decadenza conseguente al mancato pagamento della quota annuale, trascorsi due mesi dall'eventuale sollecito scritto;
+
# L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un quinto dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
# L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un Associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.
+
# L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.
# Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno un mese prima dello scadere dell'anno sociale in corso.
+
'''''ART. 8 Compiti dell’Assemblea'''''<br>
# Il Socio receduto, escluso o decaduto non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
+
Sono compiti dell'Assemblea ordinaria:
 
+
* approvare il rendiconto consuntivo e preventivo;
'''''Art. 7 - Doveri e diritti degli associati'''''
+
* determinare le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione, eventualmente su proposta del Consiglio Direttivo;
 
+
* determinare l’importo della quota sociale annuale, ed eventualmente stabilire un minimo per la quota relativa ai soci sostenitori;
#I Soci sono obbligati:
+
* determinare i tempi da rispettare per il versamento delle quote sociali;
##ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
+
* eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo, dopo averne determinato il numero di componenti, come stabilito all'art. 11 del presente statuto;
##a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;
+
* se necessario, deliberare in merito alla qualifica di socio onorario o socio sostenitore per particolari attività svolte a favore dell'Associazione;
##a versare la quota associativa di cui al precedente articolo.
+
* approvare eventuali regolamenti interni, anche su proposta del Consiglio Direttivo;
#I Soci hanno diritto:
+
* se del caso, deliberare in via definitiva sulla esclusione dei soci;
##a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
+
* se del caso, deliberare in via definitiva su controversie riguardanti i soci e la vita sociale che siano portate all'attenzione dell'Assemblea stessa;
##a partecipare all'Assemblea con diritto di voto per l'approvazione e la modifica dello Statuto e dei Regolamenti, per la nomina degli organi direttivi della Associazione, per lo scioglimento anticipato della Associazione e la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo;
+
* deliberare su quant’altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.
##ad accedere alle cariche associative.
+
Sono compiti dell'Assemblea straordinaria:
#L'adesione alla Associazione è a tempo indeterminato fatto salvo il diritto di recesso.
+
* deliberare sulle modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto dell'Associazione;
 
+
* deliberare sullo scioglimento dell'Associazione, la nomina, la revoca ed i poteri dei liquidatori.
'''''Art. 8 - Organi dell' Associazione'''''
+
'''''ART. 9 Validità Assemblee'''''
 
+
# L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita, qualunque sia l'oggetto da trattare:
#Sono organi dell'Associazione:
+
#* in prima convocazione se è presente (fisicamente o per delega) la metà più uno degli iscritti aventi diritto di voto;
##l'Assemblea dei Soci;
+
#* in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
##il Consiglio Direttivo;
+
# Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.
##Il Presidente;
+
# Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza degli aventi diritto al voto, in proprio o per delega, non computandosi gli astenuti. Sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l’Assemblea lo ritenga opportuno).
##Il Collegio dei Revisori dei Conti;
+
# L’assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l’associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci.
##Il Collegio dei Probiviri;
+
'''''ART. 10 Verbalizzazione'''''
 
+
# Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario o da un componente dell’assemblea appositamente nominato, e sottoscritto dal Presidente.
'''''Art. 9 – L'Assemblea'''''
+
# Ogni socio ha diritto di consultare il verbale (e di trarne copia).
 
+
# L'Assemblea è presieduta dal Presidente o dal Vice Presidente o, in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano di età presente nel Consiglio Direttivo.
#L'Assemblea è composta da tutti i Soci in regola con il versamento della quota, può essere ordinaria o straordinaria e viene convocata dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente. Ogni Associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro Associato con delega scritta. Ogni Socio non può ricevere più di due deleghe.
+
# Il Presidente accerta la regolarità della convocazione e della costituzione dell'Assemblea, il diritto ad intervenire e la validità delle deleghe.
#L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:
+
'''''ART. 11 Consiglio direttivo'''''
##elegge il Consiglio Direttivo, il Presidente e il Consiglio dei Revisori;
+
# Il Consiglio Direttivo è costituito dal Presidente, più un numero di Consiglieri variabile tra 4 (quattro) e 12 (dodici). Il numero di Consiglieri è stabilito dall'Assemblea prima della nomina degli stessi, e vale fino alla nomina successiva.
##approva il bilancio preventivo e consuntivo relativamente ad ogni esercizio sociale;
+
# Il numero di membri componenti il Consiglio Direttivo deve essere dispari.
##approva lo Statuto, l'eventuale Regolamento interno e le relative variazioni;
+
# Il Presidente ed i Consiglieri debbono essere scelti fra i soci.
##delibera l'entità della quota associativa annuale;
+
# Nella sua prima adunanza il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Vicepresidente, il Segretario con incarico di tesoriere.
##delibera l'esclusione degli associati;
+
# Il Vicepresidente collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
##si esprime sui ricorsi relativi alla reiezione di domande di ammissione di nuovi Associati.
+
# Il Tesoriere cura l'amministrazione del patrimonio dell'Associazione, provvede ad effettuare incassi e pagamenti correnti e quant'altro il Consiglio Direttivo ritenga volergli delegare.
#L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo ed ogni qualvolta il Presidente, od almeno la metà dei membri del Consiglio Direttivo od un quarto degli Associati ne facciano richiesta scritta.
+
# Il Segretario cura la tenuta dei libri sociali, il loro aggiornamento e quant'altro il Consiglio Direttivo ritenga volergli delegare.
#L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche all'Atto Costitutivo e dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo.
+
# Il Presidente, il Vicepresidente e gli altri membri del Consiglio Direttivo durano in carica per 1 (uno) anno e sono eleggibili per 2 (due) volte consecutive. Dopo un periodo di interruzione sono nuovamente eleggibili. Nel computo delle 2 volte consecutive non si tiene conto dell'elezione avvenuta alla costituzione dell'Associazione.
#L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti.
+
# Se un Consigliere si dimette o viene a mancare, al suo posto è nominato il primo dei non eletti che resterà in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo. In caso di mancanza del primo dei non eletti, o indisponibilità dello stesso, sarà l'Assemblea, appositamente convocata, a deliberare la nomina del nuovo Consigliere fino alla naturale scadenza del Consiglio Direttivo, con le stesse funzioni del Consigliere uscente.
#Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da inoltrarsi almeno quindici giorni prima della data di riunione. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i Soci e l'intero Consiglio Direttivo.
+
# Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
#L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci, in seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati.
+
# Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del Presidente, in subordine quello del Vicepresidente, o in ulteriore subordine quello del Consigliere più anziano.
#Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide quando siano approvate dalla metà più uno dei Soci in prima convocazione e dalla metà più uno dei presenti in seconda convocazione.
+
# L’eventuale revoca di uno o più membri del Consiglio Direttivo, per giusta causa, deve essere deliberata dall'assemblea ordinaria su proposta di almeno un terzo dei soci regolarmente iscritti.
#L'Assemblea straordinaria è validamente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno i tre quarti dei Soci e le deliberazioni sono valide quando siano approvate dalla metà più uno degli Associati. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli Associati.
+
# Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all’Assemblea; redige e presenta all’assemblea il rapporto annuale sull’attività dell’associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo, delibera sulle domande di ammissione dei soci che non richiedano delibera assembleare.
#I verbali di ogni riunione dell'Assemblea, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza vengono conservati agli atti e devono essere accessibili agli Associati.
+
'''''ART. 12 Presidente'''''
 
+
# Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’associazione e la firma sociale, presiede il Consiglio direttivo e l’assemblea; convoca l’assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.
'''''Art. 10 - Il Consiglio Direttivo'''''
+
# La convocazione del Consiglio Direttivo è fatta con avviso da inviare ai membri dello stesso almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con modalità fissate nell'eventuale regolamento interno. Nei casi di urgenza la convocazione può avvenire a mezzo telegramma almeno 2 (due) giorni prima. E' valida la convocazione effettuata tramite posta elettronica e pubblicazione su apposita "mailing list" e sito internet dell'Associazione.
 
+
# Per ogni seduta del Consiglio Direttivo viene redatto un verbale nell'apposito libro dei verbali del Consiglio Direttivo che viene firmato dal Presidente e dal Segretario, o da chi ne fa le veci.
#il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a cinque. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili per un secondo mandato. Possono far parte del Consiglio Direttivo esclusivamente gli Associati.
+
# Il Presidente cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio, e nei casi di estrema urgenza esercita i poteri del Consiglio, salvo ratifica alla prima adunanza consigliare.
#Il Consiglio Direttivo può essere formato solo da persone fisiche.
+
# Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.
#Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti del Consiglio decada dall'incarico il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.
+
'''''ART. 13 Risorse economiche'''''
#Al Consiglio Direttivo spetta di:
+
# Le risorse economiche dell’organizzazione sono costituite da
##curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
+
#* contributi e quote associative;
##provvedere per la stesura del bilancio preventivo e consuntivo;
+
#* liberalità, donazioni e lasciti;
##nominare, il Vice-Presidente, ed eventualmente un Segretario-cassiere o tesoriere;
+
#* dai proventi di iniziative attuate o promosse dall'Associazione nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
##deliberare sulle domande di nuove adesioni;
+
#* ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della L 383/2000.
##provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano di competenza dell'Assemblea dei Soci.
+
# L’associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
#Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano per età.
+
# L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni aventi le medesime finalità.
#Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni sei mesi ed ogni qualvolta il Presidente, od in sua vece il Vice-Presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno la metà dei componenti ne faccia richiesta scritta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
+
'''''ART. 14 Rendiconto economico-finanziario e libri sociali'''''
#I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti e sono resi accessibili a tutti i Soci.
+
# Il rendiconto economico-finanziario dell’associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all’anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo.
 
+
# Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall’assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell’associazione almeno 20 gg. prima dell’assemblea o pubblicato sul sito internet dell'Associazione, e può essere consultato da ogni associato.
'''''Art. 11 - Il Presidente'''''
+
# Il conto consuntivo dev’essere approvato entro il 30 aprile dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale. Il conto preventivo può essere presentato entro il termine di presentazione del conto consuntivo dell'anno precedente.
 
+
# A seguito della costituzione, il primo esercizio si chiude al 31 dicembre 2007. Per il primo esercizio, il rendiconto preventivo può essere presentato entro il 30 aprile 2007.
#Al Presidente, nominato dall'Assemblea (o dal Consiglio Direttivo) è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo.
+
# I libri sociali essenziali che l'Associazione deve tenere, anche non vidimati, sono:
#Il Presidente ha il compito di presiedere l'Assemblea nonché il Consiglio Direttivo e di dare attuazione alle deliberazioni assunte da tali organi.
+
#* il libro dei soci;
 
+
#* il libro dei verbali e delle deliberazioni dell'Assemblea;
'''''Art. 12 - Il Collegio dei Revisori dei Conti'''''
+
#* il libro dei verbali e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
 
+
# In ipotesi di esercizio di attività commerciale la contabilità sociale verrà uniformata alle disposizioni del Legislatore fiscale.
#Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea e dura in carica tre anni. Il Collegio dei revisori, che alla prima riunione elegge un Presidente al suo interno, accerta la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione e controlla i conti consuntivi della stessa accompagnandoli con una relazione. È previsto anche il controllo effettuato sui documenti contabili ed amministrativi da parte di un singolo Revisore. I Revisori dei Conti possono essere scelti anche fra soggetti esterni alla Associazione.
+
'''''ART. 15 Scioglimento e devoluzione del patrimonio'''''
 
+
# L’eventuale scioglimento dell’Associazione sarà deciso soltanto dall’assemblea con le modalità di cui all’art. 7 del presente statuto.
'''''Art. 13 - Gratuità delle cariche associative'''''
+
# La destinazione dell'eventuale saldo attivo della liquidazione, come pure il patrimonio residuo non dismesso, dovranno essere destinati ad altri enti non commerciali che perseguono finalità analoghe, oppure a fini di utilità sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
 
+
'''''ART. 16 Disposizioni finali'''''
#Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito salvo i rimborsi previsti per gli Associati di cui al precedente art. 2.
+
# Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.
 
 
'''''Art. 14 - Intrasmissibilità della quota sociale'''''
 
 
 
#La quota sociale o contributo associativo, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, è intrasmissibile e non rivalutabile.
 
 
 
'''''Art. 15 - Divieto di distribuzione degli utili'''''
 
 
 
#E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Associazione, salvo che le destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.
 
 
 
'''''Art.16 - Norma finale'''''
 
 
 
#In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio verrà devoluto ad altre Organizzazioni di Volontariato operanti in identico o analogo settore secondo le disposizioni del Codice Civile, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
 
 
 
'''''Art. 17 - Rinvio'''''
 
#Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia
 

Versione attuale delle 02:51, 8 gen 2007

Statuto Associazione di Promozione Sociale MontelLUG

ART. 1 Denominazione, sede e durata

  1. E’ costituita in Montebelluna, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l’associazione di promozione sociale denominata "MontelLUG (Montebelluna Linux User Group)", associazione tra gli utenti di sistemi operativi e software liberi, di seguito denominata Associazione con sede legale in Montebelluna, Treviso.
  2. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e agisce ai sensi e per gli effetti della Legge numero 383/2000, della DGR del Veneto numero 2652 del 10/10/2001, del Decreto Legislativo numero 460/1997 e dei principi generali dell'ordinamento giuridico riguardanti gli enti senza fine di lucro di utilità sociale.
  3. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

ART. 2 Finalità

  1. L’associazione è apartitica e aconfessionale, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale.
  2. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.
  3. Le finalità che si propone sono in particolare:
    • valorizzare e promuovere la conoscenza e la diffusione del sistema operativo "GNU/Linux" e degli altri sistemi operativi liberi, nonché del software libero e della sua cultura in generale;
    • fornire un punto d'incontro e di riferimento per gli utenti del software libero in un ambiente amichevole e collaborativo;
    • favorire la libera circolazione delle idee e della conoscenza in campo informatico;
    • organizzare convegni, manifestazioni, corsi di formazione e favorire l’accrescimento della conoscenza del software libero;
    • promuovere lo sviluppo di una rete di relazioni con altre associazioni e categorie professionali che operano e/o hanno interesse nell'ambito del software libero e dei sistemi operativi liberi, anche ponendo a loro disposizione il proprio contributo morale e materiale;
    • promuovere le attività di ricerca ed innovazione in materia di informatica libera e promuovere lo sviluppo di software libero.

ART. 3 Soci

  1. Sono ammessi all’Associazione tutti coloro che hanno interesse nel mondo del software libero, condividono gli scopi associativi e accettano il presente statuto e l’eventuale regolamento interno, nonché le persone invitate a far parte dell'Associazione da parte dell'Assemblea dei soci per particolari meriti professionali o scientifici, su eventuale proposta del Consiglio Direttivo.
  2. L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa ed a rispettare lo statuto.
  3. Ci sono tre categorie di soci:
    • soci ordinari (coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall’Assemblea);
    • soci onorari (persone nominate tali dall'Assemblea per particolari meriti acquisiti a favore dell'Associazione, per particolari meriti professionali o scientifici o per attività che hanno particolarmente favorito l'attività Istituzionale dell'Associazione);
    • soci sostenitori (coloro che, in sintonia con le finalità di cui all'art. 2, abbiano giovato all'Associazione corrispondendo una quota associativa oltre la quota stabilita per i soci ordinari, eroghino contribuzioni volontarie straordinarie o si adoperino particolarmente con la propria attività)
  4. L'assemblea può stabilire una eventuale quota minima per la qualifica di socio sostenitore e delibera in merito alla medesima qualifica da attribuire per particolari attività o contribuzioni volontarie.
  5. La quota associativa è intrasmissibile.

ART. 4 Diritti e doveri dei soci

  1. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso. L'adesione all'Associazione comporta per l'associato il diritto di voto nell'Assemblea per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dell'eventuale regolamento interno, per l'approvazione dei rendiconti e per la nomina degli organi direttivi.
  2. Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo ed è espressamente esclusa ogni sorta di limitazione alla vita associativa; tutti i soci maggiorenni godono del diritto di elettorato attivo e passivo.
  3. I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno. Eventuali eccezioni alla regola, su proposta di almeno uno dei soci, vanno deliberate dall'Assemblea ordinaria.
  4. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell’associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.
  5. I soci hanno l'obbligo di rispettare e far rispettare le norme dello Statuto e dei regolamenti interni eventualmente approvati.
  6. I soci minorenni hanno gli stessi diritti ed obblighi dei soci maggiorenni, ad esclusione della possibilità di ricoprire cariche sociali.
  7. I versamenti a qualunque titolo effettuati dai soci deceduti, receduti o esclusi non saranno rimborsati.

ART. 5 Ammissione, recesso ed esclusione del socio

  1. L'ammissione di un nuovo socio è deliberata dal Consiglio Direttivo a seguito di richiesta scritta dell'interessato e secondo i criteri fissati nell'eventuale regolamento interno dell'Associazione. La richiesta scritta dovrà fornire tutti gli elementi utili per la valutazione dell'ammissibilità da parte del Consiglio Direttivo, ed includere l'accettazione dello Statuto dell'Associazione.
  2. Il socio può recedere dall’associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta all’Assemblea (o al Consiglio direttivo).
  3. Può essere escluso il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, o che danneggi materialmente e/o moralmente l'Associazione, o in caso di sussistenza di altri gravi motivi.
  4. L’esclusione è deliberata dall’Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell’interessato.

ART. 6 Organi sociali

  1. Gli organi dell’associazione sono:
    • l'Assemblea dei soci;
    • il Consiglio direttivo;
    • il Presidente del Consiglio direttivo;
  2. Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito. Gli incaricati hanno diritto soltanto al rimborso delle spese.

ART. 7 Assemblea

  1. L’Assemblea è l’organo sovrano dell’associazione ed è composta da tutti i soci.
  2. E’ convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare all'ultimo indirizzo conosciuto almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente l’ordine del giorno dei lavori. E' validamente convocata con le medesime modalità anche per posta elettronica, con pubblicazione su appositi "mailing list" e sito internet, come specificati nell'eventuale regolamento interno.
  3. L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un quinto dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
  4. L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 8 Compiti dell’Assemblea
Sono compiti dell'Assemblea ordinaria:

  • approvare il rendiconto consuntivo e preventivo;
  • determinare le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione, eventualmente su proposta del Consiglio Direttivo;
  • determinare l’importo della quota sociale annuale, ed eventualmente stabilire un minimo per la quota relativa ai soci sostenitori;
  • determinare i tempi da rispettare per il versamento delle quote sociali;
  • eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo, dopo averne determinato il numero di componenti, come stabilito all'art. 11 del presente statuto;
  • se necessario, deliberare in merito alla qualifica di socio onorario o socio sostenitore per particolari attività svolte a favore dell'Associazione;
  • approvare eventuali regolamenti interni, anche su proposta del Consiglio Direttivo;
  • se del caso, deliberare in via definitiva sulla esclusione dei soci;
  • se del caso, deliberare in via definitiva su controversie riguardanti i soci e la vita sociale che siano portate all'attenzione dell'Assemblea stessa;
  • deliberare su quant’altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

Sono compiti dell'Assemblea straordinaria:

  • deliberare sulle modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto dell'Associazione;
  • deliberare sullo scioglimento dell'Associazione, la nomina, la revoca ed i poteri dei liquidatori.

ART. 9 Validità Assemblee

  1. L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita, qualunque sia l'oggetto da trattare:
    • in prima convocazione se è presente (fisicamente o per delega) la metà più uno degli iscritti aventi diritto di voto;
    • in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
  2. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.
  3. Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza degli aventi diritto al voto, in proprio o per delega, non computandosi gli astenuti. Sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l’Assemblea lo ritenga opportuno).
  4. L’assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l’associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci.

ART. 10 Verbalizzazione

  1. Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario o da un componente dell’assemblea appositamente nominato, e sottoscritto dal Presidente.
  2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale (e di trarne copia).
  3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o dal Vice Presidente o, in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano di età presente nel Consiglio Direttivo.
  4. Il Presidente accerta la regolarità della convocazione e della costituzione dell'Assemblea, il diritto ad intervenire e la validità delle deleghe.

ART. 11 Consiglio direttivo

  1. Il Consiglio Direttivo è costituito dal Presidente, più un numero di Consiglieri variabile tra 4 (quattro) e 12 (dodici). Il numero di Consiglieri è stabilito dall'Assemblea prima della nomina degli stessi, e vale fino alla nomina successiva.
  2. Il numero di membri componenti il Consiglio Direttivo deve essere dispari.
  3. Il Presidente ed i Consiglieri debbono essere scelti fra i soci.
  4. Nella sua prima adunanza il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Vicepresidente, il Segretario con incarico di tesoriere.
  5. Il Vicepresidente collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
  6. Il Tesoriere cura l'amministrazione del patrimonio dell'Associazione, provvede ad effettuare incassi e pagamenti correnti e quant'altro il Consiglio Direttivo ritenga volergli delegare.
  7. Il Segretario cura la tenuta dei libri sociali, il loro aggiornamento e quant'altro il Consiglio Direttivo ritenga volergli delegare.
  8. Il Presidente, il Vicepresidente e gli altri membri del Consiglio Direttivo durano in carica per 1 (uno) anno e sono eleggibili per 2 (due) volte consecutive. Dopo un periodo di interruzione sono nuovamente eleggibili. Nel computo delle 2 volte consecutive non si tiene conto dell'elezione avvenuta alla costituzione dell'Associazione.
  9. Se un Consigliere si dimette o viene a mancare, al suo posto è nominato il primo dei non eletti che resterà in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo. In caso di mancanza del primo dei non eletti, o indisponibilità dello stesso, sarà l'Assemblea, appositamente convocata, a deliberare la nomina del nuovo Consigliere fino alla naturale scadenza del Consiglio Direttivo, con le stesse funzioni del Consigliere uscente.
  10. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
  11. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del Presidente, in subordine quello del Vicepresidente, o in ulteriore subordine quello del Consigliere più anziano.
  12. L’eventuale revoca di uno o più membri del Consiglio Direttivo, per giusta causa, deve essere deliberata dall'assemblea ordinaria su proposta di almeno un terzo dei soci regolarmente iscritti.
  13. Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all’Assemblea; redige e presenta all’assemblea il rapporto annuale sull’attività dell’associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo, delibera sulle domande di ammissione dei soci che non richiedano delibera assembleare.

ART. 12 Presidente

  1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’associazione e la firma sociale, presiede il Consiglio direttivo e l’assemblea; convoca l’assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.
  2. La convocazione del Consiglio Direttivo è fatta con avviso da inviare ai membri dello stesso almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con modalità fissate nell'eventuale regolamento interno. Nei casi di urgenza la convocazione può avvenire a mezzo telegramma almeno 2 (due) giorni prima. E' valida la convocazione effettuata tramite posta elettronica e pubblicazione su apposita "mailing list" e sito internet dell'Associazione.
  3. Per ogni seduta del Consiglio Direttivo viene redatto un verbale nell'apposito libro dei verbali del Consiglio Direttivo che viene firmato dal Presidente e dal Segretario, o da chi ne fa le veci.
  4. Il Presidente cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio, e nei casi di estrema urgenza esercita i poteri del Consiglio, salvo ratifica alla prima adunanza consigliare.
  5. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

ART. 13 Risorse economiche

  1. Le risorse economiche dell’organizzazione sono costituite da
    • contributi e quote associative;
    • liberalità, donazioni e lasciti;
    • dai proventi di iniziative attuate o promosse dall'Associazione nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
    • ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della L 383/2000.
  2. L’associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
  3. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni aventi le medesime finalità.

ART. 14 Rendiconto economico-finanziario e libri sociali

  1. Il rendiconto economico-finanziario dell’associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all’anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo.
  2. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall’assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell’associazione almeno 20 gg. prima dell’assemblea o pubblicato sul sito internet dell'Associazione, e può essere consultato da ogni associato.
  3. Il conto consuntivo dev’essere approvato entro il 30 aprile dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale. Il conto preventivo può essere presentato entro il termine di presentazione del conto consuntivo dell'anno precedente.
  4. A seguito della costituzione, il primo esercizio si chiude al 31 dicembre 2007. Per il primo esercizio, il rendiconto preventivo può essere presentato entro il 30 aprile 2007.
  5. I libri sociali essenziali che l'Associazione deve tenere, anche non vidimati, sono:
    • il libro dei soci;
    • il libro dei verbali e delle deliberazioni dell'Assemblea;
    • il libro dei verbali e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
  6. In ipotesi di esercizio di attività commerciale la contabilità sociale verrà uniformata alle disposizioni del Legislatore fiscale.

ART. 15 Scioglimento e devoluzione del patrimonio

  1. L’eventuale scioglimento dell’Associazione sarà deciso soltanto dall’assemblea con le modalità di cui all’art. 7 del presente statuto.
  2. La destinazione dell'eventuale saldo attivo della liquidazione, come pure il patrimonio residuo non dismesso, dovranno essere destinati ad altri enti non commerciali che perseguono finalità analoghe, oppure a fini di utilità sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 16 Disposizioni finali

  1. Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.