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Statuto del MontelLUG

Da MontelLUG WIKI.

Versione del 17 lug 2004 alle 13:54 di EndelWar (discussione | contributi) (doppio titolo rimosso)

Art. 1 - Costituzione, denominazione, sede e durata

  1. E' costituita in Montebelluna l'Associazione di Volontariato denominata "Montebelluna Linux User Group" siglabile negli Atti "MontelLUG" con sede legale in Montebelluna, Treviso.
  2. L'eventuale variazione della sede sociale potrà essere decisa con delibera del Consiglio Direttivo e non richiederà formale variazione del presente statuto.
  3. La durata dell'Associazione non è predeterminata ed essa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria e con la maggioranza prevista all'art 9.

Art. 2 - Scopi e finalità

  1. L'Associazione, ispirandosi ai principi di solidarietà sociale, nota l'importanza dell'informatica nel mondo moderno ed ispirandosi alla cultura scientifica del libero scambio del sapere per il progresso comune, si prefigge di diffondere l'utilizzo e promuovere lo sviluppo del software libero, in particolare del sistema operativo GNU/Linux, nella zona di Montebelluna e dintorni.
  2. In particolare per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività: l'organizzazione e la gestione di manifestazioni a carattere tecnico e scientifico, di seminari e corsi di promozione del libero pensiero informatico, la preparazione e diffusione, mediante appropriati mezzi cartacei e multimediali, di materiale informativo e didattico anche atto alla distribuzione negli istituti scolastici.
  3. Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti.
  4. L'attività degli Aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli Aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti, le spese vive effettivamente sostenute per le attività prestate.

Art. 3 - Natura

  1. L'Associazione è apartitica, aconfessionale e non persegue fini di lucro.

Art. 4 - Patrimonio, risorse economiche ed esercizio sociale

  1. Il Patrimonio è costituito da:
    1. beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà della Associazione;
    2. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
    3. da eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti alla Associazione
  2. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
    1. Quote associative e contributi degli aderenti;
    2. Contributi di privati;
    3. Contributi dello stato, di enti ed istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
    4. Donazioni e lasciti testamentari;
    5. Rimborsi derivanti da convenzioni;
    6. Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
  3. L'esercizio sociale dell' Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1 Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro il mese di Aprile.

Art. 5 - Membri dell'Associazione

  1. Il numero degli aderenti è illimitato.
  2. Sono membri di diritto i Soci Fondatori firmatari dell'Atto Costitutivo dell'Associazione.
  3. Possono far parte dell'Associazione, oltre ai Soci Fondatori, tutti coloro che si impegnano a rispettare il presente Statuto e siano valutati idonei dal Consiglio Direttivo. Fino al compimento del 14° anno di età, il minore è rappresentato nei rapporti sociali dai genitori, il diritto di voto viene esercitato dal 18° anno di età.
  4. Diventano Soci effettivi dell'Associazione coloro che, avendone fatto domanda, ed impegnandosi a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione, vengano ammessi dal Consiglio Direttivo e versino, all'atto dell'ammissione, la quota stabilita dall'Assemblea.

Art. 6 - Criteri di ammissione ed esclusione degli aderenti

  1. L'ammissione a Socio, deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte degli interessati.
  2. Il Consiglio Direttivo dispone per l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei Soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita e deliberata annualmente dall'Assemblea in seduta ordinaria.
  3. Dalla qualità di Socio si decade:
    1. per recesso;
    2. per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
    3. per decadenza conseguente al mancato pagamento della quota annuale, trascorsi due mesi dall'eventuale sollecito scritto;
  4. L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un Associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.
  5. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno un mese prima dello scadere dell'anno sociale in corso.
  6. Il Socio receduto, escluso o decaduto non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art. 7 - Doveri e diritti degli associati

  1. I Soci sono obbligati:
    1. ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
    2. a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;
    3. a versare la quota associativa di cui al precedente articolo.
  2. I Soci hanno diritto:
    1. a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
    2. a partecipare all'Assemblea con diritto di voto per l'approvazione e la modifica dello Statuto e dei Regolamenti, per la nomina degli organi direttivi della Associazione, per lo scioglimento anticipato della Associazione e la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo;
    3. ad accedere alle cariche associative.
  3. L'adesione alla Associazione è a tempo indeterminato fatto salvo il diritto di recesso.

Art. 8 - Organi dell' Associazione

  1. Sono organi dell'Associazione:
    1. l'Assemblea dei Soci;
    2. il Consiglio Direttivo;
    3. Il Presidente;
    4. Il Collegio dei Revisori dei Conti;
    5. Il Collegio dei Probiviri;

Art. 9 – L'Assemblea

  1. L'Assemblea è composta da tutti i Soci in regola con il versamento della quota, può essere ordinaria o straordinaria e viene convocata dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente. Ogni Associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro Associato con delega scritta. Ogni Socio non può ricevere più di due deleghe.
  2. L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:
    1. elegge il Consiglio Direttivo, il Presidente e il Consiglio dei Revisori;
    2. approva il bilancio preventivo e consuntivo relativamente ad ogni esercizio sociale;
    3. approva lo Statuto, l'eventuale Regolamento interno e le relative variazioni;
    4. delibera l'entità della quota associativa annuale;
    5. delibera l'esclusione degli associati;
    6. si esprime sui ricorsi relativi alla reiezione di domande di ammissione di nuovi Associati.
  3. L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo ed ogni qualvolta il Presidente, od almeno la metà dei membri del Consiglio Direttivo od un quarto degli Associati ne facciano richiesta scritta.
  4. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche all'Atto Costitutivo e dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo.
  5. L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti.
  6. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da inoltrarsi almeno quindici giorni prima della data di riunione. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i Soci e l'intero Consiglio Direttivo.
  7. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci, in seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati.
  8. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide quando siano approvate dalla metà più uno dei Soci in prima convocazione e dalla metà più uno dei presenti in seconda convocazione.
  9. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno i tre quarti dei Soci e le deliberazioni sono valide quando siano approvate dalla metà più uno degli Associati. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli Associati.
  10. I verbali di ogni riunione dell'Assemblea, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza vengono conservati agli atti e devono essere accessibili agli Associati.

Art. 10 - Il Consiglio Direttivo

  1. il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a cinque. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili per un secondo mandato. Possono far parte del Consiglio Direttivo esclusivamente gli Associati.
  2. Il Consiglio Direttivo può essere formato solo da persone fisiche.
  3. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti del Consiglio decada dall'incarico il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.
  4. Al Consiglio Direttivo spetta di:
    1. curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
    2. provvedere per la stesura del bilancio preventivo e consuntivo;
    3. nominare, il Vice-Presidente, ed eventualmente un Segretario-cassiere o tesoriere;
    4. deliberare sulle domande di nuove adesioni;
    5. provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano di competenza dell'Assemblea dei Soci.
  5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano per età.
  6. Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni sei mesi ed ogni qualvolta il Presidente, od in sua vece il Vice-Presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno la metà dei componenti ne faccia richiesta scritta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
  7. I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti e sono resi accessibili a tutti i Soci.

Art. 11 - Il Presidente

  1. Al Presidente, nominato dall'Assemblea (o dal Consiglio Direttivo) è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo.
  2. Il Presidente ha il compito di presiedere l'Assemblea nonché il Consiglio Direttivo e di dare attuazione alle deliberazioni assunte da tali organi.

Art. 12 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

  1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea e dura in carica tre anni. Il Collegio dei revisori, che alla prima riunione elegge un Presidente al suo interno, accerta la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione e controlla i conti consuntivi della stessa accompagnandoli con una relazione. È previsto anche il controllo effettuato sui documenti contabili ed amministrativi da parte di un singolo Revisore. I Revisori dei Conti possono essere scelti anche fra soggetti esterni alla Associazione.

Art. 13 - Gratuità delle cariche associative

  1. Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito salvo i rimborsi previsti per gli Associati di cui al precedente art. 2.

Art. 14 - Intrasmissibilità della quota sociale

  1. La quota sociale o contributo associativo, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, è intrasmissibile e non rivalutabile.

Art. 15 - Divieto di distribuzione degli utili

  1. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Associazione, salvo che le destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

Art.16 - Norma finale

  1. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio verrà devoluto ad altre Organizzazioni di Volontariato operanti in identico o analogo settore secondo le disposizioni del Codice Civile, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 17 - Rinvio

  1. Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia